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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36956/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l'anno 2011 richiesto dal liquidatore di una società poi cancellata dal registro delle imprese nel 2012. L'atto di diniego fu notificato nel 2013 al liquidatore, quando la società era già estinta. I contribuenti hanno impugnato il diniego davanti al giudice tributario; la CTR ha accolto l'appello ritenendo assorbente la nullità della notifica dell'atto a una società non più esistente e il conseguente difetto di legittimazione processuale dell'ex liquidatore, osservando anche che il differimento quinquennale degli effetti estintivi dell'art. 2495 c.c. si applicherebbe solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione era stata proposta dagli ex soci della società estinta, cioè dai soggetti legittimati, e che la notifica dell'atto al liquidatore aveva comunque sanato eventuali irregolarità, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di successione dei soci nei rapporti della società estinta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale, ma dà luogo a un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali subentrano anche nella legittimazione processuale già spettante all'ente estinto. Ha ribadito che tale successione opera sia per i debiti sia per i crediti sociali e che, in caso di società estinta, la controversia deve vedere la partecipazione dei soci, anche per ragioni di litisconsorzio necessario processuale. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite del 2013 e Cass. n. 9464/2020, ha affermato che anche i residui attivi o le sopravvenienze attive non liquidati nel bilancio finale transitano ai soci. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della capacità di stare in giudizio; il testo richiama il tema del differimento quinquennale degli effetti estintivi, ma la Corte decide su un diverso profilo, quello della successione dei soci nella titolarità dei rapporti.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    È richiamato come norma processuale nel motivo di ricorso per sostenere la legittimazione degli ex soci a proporre l'impugnazione in materia tributaria.

  • art. 156 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria delle irregolarità di notifica dell'atto al liquidatore della società estinta.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È indicato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È indicato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione.

  • art. 110 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la successione processuale dei soci dell'ente estinto consente la prosecuzione del giudizio da parte dei successori a titolo universale.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e la perdita della sua capacità processuale, ma non l'estinzione dei rapporti obbligatori facenti capo alla società, che si trasferiscono ai soci.
  • In caso di società estinta, i soci subentrano nella legittimazione processuale già spettante alla società, con conseguente necessità della loro partecipazione al giudizio quando la lite riguarda rapporti sociali residui.
  • La successione dei soci opera tanto sul lato passivo quanto sul lato attivo: i debiti sociali si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione, mentre i crediti sociali e le sopravvenienze attive non liquidate transitano ai soci pro indiviso.
  • Ai fini processuali, l'art. 110 c.p.c. è idoneo a ricomprendere anche l'estinzione dell'ente collettivo, consentendo la prosecuzione del processo da parte dei successori a titolo universale.
  • La notifica di un atto al liquidatore dopo l'estinzione della società non esclude, di per sé, la legittimazione degli ex soci a impugnare l'atto quando essi sono i soggetti effettivamente subentrati nei rapporti della società.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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