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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15637/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 14/07/2022 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato commesso nei confronti della convivente e per la violazione di misura di prevenzione (allontanamento notturno). Il ricorrente deduceva: mancato controllo degli orari delle videocamere (possibile scostamento che mostrerebbe che l'allontanamento è avvenuto in orari non vietati); valutazione errata della personalità dell'indagato e assenza di propensione alla violenza; errata valutazione degli elementi indiziari e della causa della morte (lesioni dovute a manovre di rianimazione); dichiarazioni incomplete e mutevoli non valorizzabili a suo danno; dubbio sul contenuto dell'involucro trasportato nelle riprese video; contestazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) dato che l'indagato sarebbe rimasto in casa e non avrebbe tentato la fuga.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il motivo denunciato come "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità" (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) enunciava in realtà critiche di merito e di motivazione, generiche e non specifiche. Il ricorso è stato valutato caotico, assertivo e senza indicazione puntuale di norme violate; le censure concernenti fatti e valutazioni probatorie non sono ammissibili in sede di legittimità quando si limitano a contestare la motivazione del giudice di merito. La Corte ha inoltre ritenuto fondati i rilievi sulle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di inquinamento probatorio (attestato dal tentativo di occultamento) e la gravità dei reati. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Il reato contestato al ricorrente come capo 1; utilizzato quale quadro fattuale per la valutazione della gravità indiziaria

  • art. 577, primo comma, n. 1 e n. 4 cod. pen.

    Rilevata l'aggravante dei futili motivi e la circostanza di aver commesso il reato nei confronti di persona stabilmente convivente

  • art. 75, comma 2, decreto legislativo n. 159/2011

    violazione misura di prevenzione

    Contestata l'allontanamento dall'abitazione durante la notte in violazione di una misura di prevenzione

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché ha invocato questa lett. c) senza indicare specifiche norme violate, limitandosi a critiche di motivazione e di fatto non ammissibili

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato in dottrina/giurisprudenza: la Corte ricorda che doglianze sulla valutazione della prova in cassazione sono soggette ai limiti di ammissibilità e non possono essere aggirate con la lett. c)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità

    Applicata la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti di cancelleria

    Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti procedurali conseguenti

Massime di principio

  • La censura di "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità" deve indicare la norma specifica violata: non è ammissibile limitarsi a critiche generiche di motivazione.
  • In Cassazione non sono ammesse doglianze meramente critiche sulla valutazione del fatto o della prova: le questioni probatorie devono essere formulate nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p. con specificità e ragioni di diritto.
  • Le affermazioni vaghe, contraddittorie o privi di concreti riferimenti normativi e probatori rendono il ricorso inammissibile e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
  • Il rischio di inquinamento probatorio e il tentativo di occultamento costituiscono elementi rilevanti e decisivi per la conferma di misure cautelari, anche in presenza di questioni dubbie sulla dinamica o sulla causa esatta della morte.
  • Per impugnare con successo misure cautelari occorre proporre motivi strutturati: contestare specifici errori di diritto, dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari con elementi concreti e proporre valutazioni alternative non meramente ipotetiche.

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