Cassazione Civile, Ordinanza n. 07826/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per aver fumato, insieme ad altri colleghi, in una zona dello scalo aeroportuale indicata come air-side, in violazione del divieto di fumo. La corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del recesso, valorizzando che il lavoratore conosceva il divieto, ma che la società tollerava da tempo la prassi diffusa di fumare in quella zona, senza affiggere cartelli e senza adottare provvedimenti per far rispettare il divieto; da ciò aveva desunto l’assenza di rilievo disciplinare del fatto e applicato la tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha denunciato, anzitutto, una pretesa contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla violazione del divieto in area air-side; ha poi dedotto violazione delle norme di settore e della contrattazione collettiva sul divieto di fumo, nonché dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 3 L. 604/1966, dell’art. 2106 c.c., degli artt. 1453 e 1456 c.c. e dell’art. 7 L. 300/1970. In sintesi, ha sostenuto che il fatto materiale contestato era provato, che la tolleranza datoriale non poteva rendere lecito un comportamento vietato da norme inderogabili e che, in ogni caso, l’omessa repressione precedente non poteva eliminare l’illiceità disciplinare del dipendente.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto, e ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui la mera tolleranza datoriale non basta, da sola, a escludere l’antigiuridicità della condotta disciplinare del lavoratore quando il divieto sia pacifico e conosciuto; occorre verificare se vi siano elementi ulteriori idonei a ingenerare nel dipendente una incolpevole convinzione di liceità. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
consente la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell’ordinanza nei termini indicati
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità delineati dalle Sezioni Unite
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge
art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015
norma sulla tutela reintegratoria nel regime del contratto a tutele crescenti, applicabile solo in caso di insussistenza del fatto contestato inteso in senso giuridico
richiamato quanto al riparto dell’onere della prova sulla circostanza che il luogo fosse effettivamente area air-side
richiamato sia per asserito travisamento delle prove sia per la valutazione del materiale probatorio
richiamato come parametro in tema di giustificazione del licenziamento
richiamato in tema di responsabilità disciplinare del lavoratore e sanzioni per inosservanza dei doveri
richiamati dalla ricorrente nel sostenere la disciplina dell’inadempimento e della clausola risolutiva, ma ritenuti non pertinenti alla ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che il previo esercizio del potere disciplinare non rende di per sé lecita la condotta vietata e che la mancata repressione non elimina automaticamente l’illiceità
richiamato in relazione alla tutela reintegratoria quando sia accertata l’insussistenza del fatto in senso giuridico
Massime di principio
- La tolleranza del datore di lavoro verso una prassi illecita del dipendente non basta, di per sé, a far venir meno l’antigiuridicità della condotta disciplinare quando il divieto sia esistente, conosciuto e pacifico.
- Per escludere la responsabilità disciplinare del lavoratore occorrono elementi ulteriori, esterni alla mera mancata repressione datoriale, idonei a ingenerare nel dipendente una convinzione incolpevole della liceità della condotta; la semplice inerzia del controllo non equivale ad autorizzazione o rinuncia al divieto.
- Ai fini della tutela reintegratoria nel regime del d.lgs. 23/2015 non è sufficiente una valutazione che qualifichi il comportamento come tollerato: occorre verificare se il fatto contestato sia insussistente anche in senso giuridico, non soltanto se vi sia stata tolleranza organizzativa.
- Le censure che mirano a rivalutare il merito della ricostruzione fattuale o la mera apprezzabilità delle prove sono inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale e dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- La buona fede del trasgressore, per rilevare come causa escludente l’addebito, richiede un affidamento incolpevole e una condotta diligente del soggetto, non essendo sufficiente il solo riscontro di una prassi aziendale tollerata.
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