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Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 290 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società 1 chiese il trasferimento in contabilità e la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'accisa maturato nella contabilità della incorporata società 2 (importo richiesto circa Euro 81.747,81), derivante da versamenti effettuati per conto di soc. 2 e dalla dichiarazione annuale di consumo 2016 presentata tardivamente. L'Ufficio rigettò l'istanza per presunta decadenza biennale ai sensi dell'art. 14 TUA, facendo decorrere il termine dalla data del versamento (16.3.2017). La ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 14 sostenendo che il rapporto si considera definito solo con la presentazione della dichiarazione annuale (e che il credito è di tipo "revolving"), che non era richiesta la restituzione ma la mera compensazione/trasferimento in ragione della fusione, e ha invocato alternativamente il principio dell'arricchimento senza causa ex c.c.

La decisione

La Corte regionale ha accolto l'appello della società ricorrente e riformato integralmente la decisione di primo grado. Ha condiviso l'interpretazione della ricorrente e la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il credito d'imposta derivante dalle dichiarazioni di consumo in materia di accise sull'energia elettrica è di tipo "revolving" e pertanto, nel regolare svolgimento del rapporto tributario (con acconti mensili e conguaglio annuale ex art. 56 TUA), il termine biennale di cui all'art. 14 TUA non trova applicazione. Inoltre, in caso di fusione la posizione e i crediti della società incorporata si trasferiscono automaticamente all'incorporante; dunque la richiesta di trasferimento/compensazione era legittima. L'Ufficio è stato condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 3.000 per grado) e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 TUA

    Indica i soggetti obbligati (es. venditore di energia) e identifica la qualità di soggetto obbligato cui si riferiscono le dichiarazioni e i versamenti; contestualmente utilizzata per qualificare la posizione della società obbligata.

  • art. 14 TUA

    Prevede il termine biennale a pena di decadenza per la richiesta di rimborso dei versamenti di accisa. L'Ufficio l'ha applicata computando il termine dalla data del versamento; la Corte però, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che tale termine non sia applicabile ai crediti "revolving" risultanti dalle dichiarazioni di consumo nei regolari rapporti d'accisa.

  • art. 56 TUA

    Disciplina il sistema di pagamento tramite acconti mensili, il conguaglio annuale e la compensazione dell'eventuale credito; la Corte lo ha ritenuto elemento chiave per qualificare il credito come "revolving", ossia destinato a essere compensato nei successivi versamenti fino all'esaurimento.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per censurare una possibile integrazione motivazionale in sede giudiziale; la Corte ha ritenuto che le controdeduzioni dell'Ufficio non costituiscono una illegittima integrazione dell'atto impugnato.

  • art. 2041 c.c. (richiamo al principio di arricchimento senza causa)

    Invocato dalla ricorrente quale norma generale per ottenere riconoscimento del credito. La Corte ha escluso l'applicabilità del rimedio civilistico, ritenendo che il regime speciale tributario (e la disciplina della decadenza) escluda l'automatica applicazione dell'istituto dell'indebito arricchimento nel rapporto con l'Erario.

  • Cassazione, sentenze nn. 16261-16264/2019; nn. 21372/2020; 25608/2020

    La giurisprudenza di legittimità ha qualificato il credito d'accisa derivante dalle dichiarazioni di consumo come "revolving", stabilendo che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 TUA non si applica nell'ipotesi di regolare prosecuzione del rapporto tributario e della possibilità normativa di compensazione nei successivi acconti.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta derivante dalle dichiarazioni di consumo in materia di accise (energia elettrica) è spesso di natura "revolving": può essere compensato nei successivi versamenti/denunce annuali fino a esaurimento, per cui il termine biennale di cui all'art. 14 TUA non si applica quando il rapporto tributario prosegue regolarmente.
  • Quando la normativa settoriale (es. art. 56 TUA) prevede meccanismi di acconti mensili e conguaglio annuale, il credito risultante non è assimilabile automaticamente a un pagamento "indebito" con decorrenza del termine dalla data del versamento: il momento rilevante può essere la dichiarazione/chiusura del rapporto fiscale e il suo trattamento normativo specifico va valutato secondo la giurisprudenza di legittimità.
  • In caso di fusione/trasferimento d'azienda i rapporti tributari e i crediti della società incorporata si trasferiscono automaticamente all'incorporante: l'Amministrazione dovrebbe aggiornare la contabilità e consentire il trasferimento/compensazione senza far valere termini di decadenza non applicabili.
  • L'eccezione dell'arricchimento senza causa verso la pubblica amministrazione può essere inefficace quando esiste un regime tributario speciale che disciplina espressamente termini e rimedi (decadenza, istanze a pena di decadenza), salvo casi particolari di palese ingiustizia o violazione di diritti costituzionali valutati caso per caso.
  • Le motivazioni aggiunte dall'Amministrazione nelle controdeduzioni processuali non sempre configurano una illegittima integrazione dell'atto amministrativo; il giudice valuta se l'atto originario sia stato effettivamente carente o se le memorie difensive espongano solo argomentazioni processuali.

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