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Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 23940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973, dell’art. 14 delle preleggi e dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986. Ha contestato l’applicazione dell’agevolazione prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine alla cessione pro solvendo di crediti posta a garanzia dei canoni di leasing e alla successiva retrocessione dei crediti. Secondo l’Agenzia, il leasing non comportava l’erogazione di una provvista finanziaria e la cessione aveva autonoma funzione di garanzia, senza generare nuova disponibilità di denaro; pertanto l’atto era soggetto all’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, che aveva accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 441/2/2017, e ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha stabilito che la cessione di crediti a garanzia di obbligazioni derivanti da leasing, e la relativa retrocessione, non beneficiano del regime dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973: l’operazione non procura nuova provvista finanziaria, ma assicura il recupero di un credito già erogato. Si applica quindi l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; per il giudizio di legittimità il controricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia 2.500 euro per competenze, oltre all’importo prenotato a debito risultante dai registri di cancelleria.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131

    L’agevolazione dell’art. 15 riguarda operazioni che comportano una reale provvista finanziaria destinabile a investimenti produttivi. Non si estende alla cessione di crediti che garantisce obbligazioni di leasing, né alla sua retrocessione, perché tali atti non mettono a disposizione nuovo denaro.

  • Art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina dell’imposta sostitutiva richiamata dagli artt. 15 e 17 non si applica alle cessioni di crediti con funzione di garanzia di obbligazioni da leasing, prive di natura creditizia o finanziaria.

  • Art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (nel quale espressamente rientrano: "Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge")

    Le cessioni di crediti e le garanzie ricadenti nella previsione tariffaria sono assoggettate all’imposta di registro proporzionale dello 0,50% quando non operi l’agevolazione per i finanziamenti.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Non solo; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per applicare l’agevolazione sui finanziamenti a medio-lungo termine occorre una concreta erogazione di provvista finanziaria, ossia la disponibilità di denaro destinabile a investimenti produttivi; la sola dilazione di pagamento o messa a disposizione di un bene non basta.
  • Una cessione di crediti con funzione di garanzia va distinta dal finanziamento cui è collegata: se il credito è già stato erogato e l’investimento già realizzato, la cessione garantisce il recupero di un credito esistente e non genera nuova provvista agevolabile.
  • Il collegamento negoziale con un contratto di finanziamento o leasing non assorbe necessariamente la causa autonoma dell’atto di garanzia; l’agevolazione non si estende per interpretazione analogica o estensiva oltre i casi previsti.
  • Quando non ricorre il regime agevolato, le cessioni di crediti e le garanzie comprese nell’art. 6 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986 scontano l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.

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