Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 23917 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento n. (omissis), relativo al 2006 e intestato alla Ca’ Sagredo Real Estate Srl, notificato anche ad A.A. presso il suo indirizzo privato quale legale rappresentante. A.A. aveva impugnato l’atto in primo grado e in appello «in proprio», qualificandosi come rappresentante della società in passato. L’Agenzia ha contestato, con il primo motivo di ricorso per Cassazione, che la CTR non avesse rilevato il suo difetto di legittimazione ad agire. Gli altri tre motivi denunciavano ulteriori violazioni processuali e tributarie, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che A.A., non essendo più legale rappresentante e non essendo titolare del diritto della società, non poteva impugnare in proprio l’accertamento né far valere questioni relative alla notificazione. Il difetto di legittimazione, rilevabile anche d’ufficio, comportava che la causa non potesse essere proposta. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR Lombardia, che aveva accolto l’appello e annullato l’atto, e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Spese dei gradi di merito compensate; A.A. è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 35.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 81 c.p.c.

    Infatti, in forza dell'art. 81 c.p.c. secondo cui "fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società.

    Chi non è attualmente titolare del potere di rappresentare la società non può agire in proprio per far valere un diritto della società, salvo i casi previsti dalla legge.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La sentenza impugnata, quindi, va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.

    Quando la causa non poteva essere proposta per un difetto originario di legittimazione, la Cassazione cassa senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • L’ex amministratore o legale rappresentante di una società non può impugnare in proprio un atto relativo a un diritto della società solo perché ricopriva in passato quella carica: occorre agire per la società tramite chi ne ha attualmente la rappresentanza, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • La notificazione di un atto anche presso l’indirizzo privato dell’ex rappresentante non gli attribuisce, da sola, la legittimazione a contestare l’atto nell’interesse della società. La nullità della notificazione può essere fatta valere dal soggetto destinatario dell’atto, non da chi abbia soltanto ricevuto una notificazione eseguita presso di lui.
  • La legittimazione ad agire è una condizione preliminare di merito processuale, verificabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, finché sulla questione non si sia formato il giudicato interno.
  • Se il difetto di legittimazione esiste fin dall’introduzione del giudizio, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario, senza esaminare gli ulteriori motivi assorbiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.