Cassazione Civile, Ordinanza n. 25659/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro che gli aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Nel ricorso denunciava, in modo cumulativo e disorganico, la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, degli artt. 2 e 14 del medesimo decreto, dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; richiamava inoltre il principio di cooperazione istruttoria, lamentava la mancata considerazione del proprio inserimento nel territorio italiano e il timore di subire pene ingiuste e sproporzionate nel Paese di origine. La doglianza, però, non era formulata in modo specifico, completo e riferito alla decisione impugnata, ma come una serie di critiche disordinate e non riconducibili con chiarezza ai singoli capi della decisione del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall'art. 366, n. 4, c.p.c., perché articolato in modo confuso, con censure plurime e non separabili e senza un adeguato confronto con le ragioni del decreto del Tribunale. Nulla è stato statuito sulle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata in materia di valutazione della domanda di protezione internazionale, ma la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità del ricorso.
artt. 2 e 14 d.lgs. n. 251/2007
Richiamati dal ricorrente quali norme sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria; la Corte non ne esamina il contenuto per inammissibilità del motivo.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria; la censura non è scrutinata nel merito.
art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte svolga un esame sostanziale della doglianza.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi non sono specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, e perché le censure non consentono di individuare chiaramente le questioni devolute.
Chi deduce violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il precetto e raffrontarlo con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla decisione impugnata; una critica generica o disordinata del provvedimento non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c.
- Quando si deduce la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto del giudice di merito.
- Non è ammissibile un motivo di ricorso che cumuli più profili di censura senza consentire la separata individuazione delle questioni devolute, perché la Corte non può svolgere un'indagine esplorativa per isolare d'ufficio le singole doglianze.
- Nei giudizi di protezione internazionale, la deduzione di violazioni di legge o di errori nella valutazione della domanda non esonera dall'onere di formulare censure intellegibili e coerenti con la motivazione del provvedimento impugnato.
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