Cassazione Civile, Ordinanza n. 14293/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente assunta inizialmente con qualifica amministrativa che aveva svolto, secondo quanto accertato dalla Corte d'appello, attività di avvocato per un'azienda sanitaria e, in particolare, mansioni riconducibili alla dirigenza legale nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 agosto 2004. La Corte territoriale aveva riformato il primo grado e riconosciuto il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori, valorizzando l'esistenza di un atto organizzativo che aveva inserito in pianta organica la figura del dirigente avvocato e l'effettivo svolgimento, in concreto, delle relative attività professionali. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, errori di diritto e di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 111 Cost., sostenendo che mancasse un valido incarico formale, che le disposizioni di servizio richiamate fossero state annullate, che la dipendente fosse stata inizialmente assunta come collaboratore amministrativo e che non potesse parlarsi di mansioni dirigenziali senza un conferimento legittimo e senza prova del loro effettivo svolgimento. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori errori di giudizio, lamentando l'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio da parte della lavoratrice, invocando una pretesa prescrizione dei crediti e chiedendo la rimessione della questione alle Sezioni Unite per asserito contrasto di giudicati. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e per il resto infondati. Ha affermato che il controllo sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato al "minimo costituzionale" e che erano nuove, quindi non scrutinabili, molte delle doglianze fondate su atti e decisioni non adeguatamente trascritti e localizzati. Ha inoltre escluso il preteso contrasto di giudicati, perché la sentenza richiamata non riguardava le stesse parti ed era stata resa su una diversa base fattuale probatoria. Nel merito, ha ribadito che il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori spetta anche quando l'inquadramento formale non sia stato legittimamente attribuito, purché il lavoratore dimostri di avere svolto di fatto, in modo prevalente, compiti propri della posizione superiore e purché la posizione dirigenziale sia stata effettivamente istituita nell'organizzazione dell'ente. Poiché la sentenza impugnata aveva accertato sia l'esistenza della posizione di dirigente avvocato nella pianta organica sia il concreto svolgimento delle relative mansioni, la decisione di merito è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza è censurabile solo se manca del tutto o è solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento determina nullità della sentenza solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Il diritto al compenso per mansioni superiori è riconoscibile anche quando l'assegnazione non sia stata formalmente legittima, se vi è stato concreto svolgimento delle mansioni superiori.
art. 36 Cost.
La disciplina delle mansioni superiori va letta in coerenza con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione rispetto alla qualità del lavoro prestato.
art. 26 d.lgs. n. 65/2001
La qualifica dirigenziale può derivare anche dall'inserimento in ruoli di natura professionale, come nel caso della dirigenza avvocato richiamata dalla Corte territoriale.
La rimessione alle Sezioni Unite non è necessaria quando la decisione si colloca nel solco di un orientamento consolidato e non vi è un contrasto effettivo da comporre.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è oggi denunciabile soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, restando fuori dal sindacato di legittimità la mera insufficienza o non convincenza della motivazione salvo i casi di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca questioni nuove o che si fondi su atti non adeguatamente richiamati e localizzati nel giudizio di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e quando la questione sia stata già dedotta.
- Il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori non richiede, di per sé, la legittimità formale dell'assegnazione, ma presuppone la prova del concreto e prevalente svolgimento delle mansioni superiori e la previa istituzione della relativa posizione nell'assetto organizzativo dell'ente.
- Nella dirigenza sanitaria di tipo professionale la posizione dirigenziale può non implicare responsabilità di struttura o funzioni gestionali, essendo sufficiente l'attribuzione di compiti professionali autonomi inseriti in una struttura organizzativa formalmente prevista.
- Non sussiste contrasto di giudicati quando le decisioni richiamate non coinvolgono le stesse parti e poggiano su accertamenti di fatto differenti.
- La rimessione alle Sezioni Unite non è giustificata se la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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