Cassazione Civile, Ordinanza n. 15266/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un invito di pagamento emesso per omesso o parziale versamento di accise sull'energia elettrica prodotta da un gruppo elettrogeno di soccorso collocato presso una centrale telefonica. La società aveva contestato la pretesa deducendo di avere già versato le accise dovute. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto solo in parte il gravame del contribuente, ritenendo che l'atto impositivo e il processo verbale di constatazione richiamassero solo uno degli impianti e una sola convenzione, con conseguente difetto o erroneità della motivazione per la parte riferita all'altra convenzione, ma confermando il debito per la differenza relativa all'anno 2012. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse travisato il processo verbale di constatazione, il quale avrebbe invece richiamato espressamente entrambe le convenzioni e quindi correttamente fondato la pretesa anche sulla seconda convenzione, relativa alla maggiore quota di energia elettrica. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione degli atti di causa e del contenuto del verbale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non individuasse un vero "fatto storico" decisivo omesso dal giudice di merito, ma si risolvesse nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie e degli atti processuali, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il perimetro del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012, chiarendo che esso riguarda l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, non di mere questioni o argomentazioni. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, in mancanza di costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di denunciare il mancato esame di elementi istruttori o di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
La riforma ha ristretto il vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. al solo omesso esame del fatto decisivo.
Richiamato solo nel testo della definizione giurisprudenziale dell'omesso esame del fatto decisivo, senza specifica applicazione autonoma al caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua un preciso accadimento o circostanza storica, principale o secondaria, decisiva e discussa tra le parti.
- Non integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la critica che riguardi la valutazione delle prove, il travisamento degli atti o la richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La censura è inammissibile quando maschera, sotto la formale deduzione del vizio motivazionale, un tentativo di ottenere dal giudice di legittimità un nuovo apprezzamento del merito.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non è sufficiente se il fatto storico rilevante risulta comunque considerato dal giudice di merito, anche senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.
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