Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24675/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari la comunicazione di iscrizione di ipoteca disposta per il mancato pagamento di tributi, sostenendo che il titolo fosse invalido perché fondato sul solo estratto di ruolo e contestando anche la conformità all'originale delle copie delle relate di notifica delle cartelle presupposte. Nei gradi di merito il ricorso era stato accolto sul rilievo che l'agente della riscossione non avesse prodotto le cartelle esattoriali, ma solo l'estratto di ruolo, ritenuto atto interno e quindi inidoneo a sorreggere l'ipoteca, nonché sulla base del dubbio circa la riferibilità delle copie delle relate di notifica agli estratti di ruolo. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 c.c., degli artt. 26, 49 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 5 del d.m. n. 321 del 1999, sostenendo che il ruolo costituisce titolo esecutivo e che l'estratto di ruolo è sufficiente a provarne il contenuto e a legittimare l'iscrizione di ipoteca, senza necessità di produrre la cartella di pagamento; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., affermando che la contestazione sulle copie delle cartoline di ricevimento era generica e che, comunque, non era stata contestata la riferibilità dell'iscrizione ipotecaria ai crediti indicati nelle cartelle richiamate dall'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo e legittima l'iscrizione ipotecaria; l'estratto di ruolo non è un mero atto interno privo di rilievo probatorio, ma la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie, idonea a dimostrare l'entità e la natura del credito e, quindi, a sorreggere l'iscrizione di ipoteca. Ha inoltre ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso ogni valore alle copie delle relate e delle cartoline di ricevimento, poiché il disconoscimento ex art. 2719 c.c. era generico e non circostanziato e, comunque, il giudice avrebbe dovuto verificare la conformità delle copie agli originali anche tramite elementi presuntivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello dell'agente della riscossione e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che il giudice di merito ha erroneamente escluso il valore probatorio dell'estratto di ruolo e delle copie prodotte senza adeguata valutazione istruttoria.

  • art. 2714 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'idoneità probatoria delle copie/documenti prodotti dall'agente della riscossione.

  • art. 2718 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prova documentale mediante copie e riproduzioni.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento ed esibirli su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

  • art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede in base al ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il ruolo è anche base per azioni cautelari e conservative.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Decorso il termine di legge, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.

  • art. 5 d.m. n. 321 del 1999

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina tecnica dell'estratto di ruolo e della sua formazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione di merito sulla contestazione delle copie; la Corte osserva che il giudice avrebbe dovuto considerare la mancata specifica contestazione e gli elementi istruttori disponibili.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica e circostanziata; il giudice può comunque accertare la conformità anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, quale fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa fiscale, non è un mero atto interno privo di rilievo, ma può costituire prova idonea dell'entità e della natura del credito e legittimare l'iscrizione di ipoteca prevista dalla disciplina della riscossione.
  • Ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento non è necessario che l'agente della riscossione produca sempre l'originale o la copia autenticata della cartella: possono essere sufficienti la relata di notifica, la matrice o l'estratto di ruolo.
  • La contestazione della conformità di una copia all'originale ex art. 2719 c.c. deve essere specifica, chiara e circostanziata; contestazioni generiche o di stile non sono idonee a privare automaticamente il documento di efficacia probatoria.
  • Quando la conformità della copia è contestata, il giudice non può arrestarsi a un diniego apodittico di valore probatorio, ma deve valutare tutte le circostanze del caso e può ricorrere anche a presunzioni per verificare il collegamento tra copia, cartella e pretesa iscritta a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.