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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9458/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale e Kraft Foods Italia S.p.A., chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per atti di concorrenza sleale, consistenti nella diffusione presso alcuni operatori commerciali di comunicazioni ritenute denigratorie e lesive della reputazione. Il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente l’attività illecita; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 19 agosto 2014, aveva respinto l’appello. Pur giudicando la condotta denunciata idonea in concreto a screditare la professionalità della società, la Corte territoriale aveva rilevato che il danno risarcibile doveva essere specificamente provato e che tale prova mancava; in particolare, gli esercizi commerciali destinatari delle comunicazioni avevano continuato i rapporti con la società. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2598 e 2600 c.c., nonché dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 4 e 41 Cost., per avere la Corte d’appello riconosciuto la condotta sleale senza accordare il risarcimento del danno non patrimoniale; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo di avere formulato nei precedenti gradi domanda di risarcimento del danno non patrimoniale; 3) omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., assumendo che le comunicazioni degli operatori commerciali provassero l’interruzione dei rapporti e il danno patrimoniale. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto le due eccezioni preliminari di inammissibilità: la mancata sottoscrizione della copia notificata del ricorso costituiva mera irregolarità, poiché l’atto conteneva elementi idonei a dimostrarne la provenienza da difensore munito di mandato speciale; l’originale risultava debitamente sottoscritto. Ha quindi dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo e il secondo, relativi al danno non patrimoniale, introducevano deduzioni nuove, non risultando dalla sentenza impugnata né essendo stata riportata una corrispondente censura svolta nei giudizi di merito. Il terzo, sul danno patrimoniale, era generico e diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva accertato che le prove smentivano il pregiudizio, poiché gli esercizi commerciali destinatari delle comunicazioni avevano continuato i rapporti con la ricorrente. La Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 10.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili, quanto alla richiesta del danno non patrimoniale, infatti, si tratta di deduzioni nuove, non essendovi cenno alle stesse nella sentenza impugnata e non essendo condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui le conclusioni rassegnate comprendevano anche tale tipo di danno (egli non riporta nessuna analoga censura svolta nei due gradi di merito).

    La Corte non ha definito in questa sede i presupposti sostanziali dell’illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 c.c.; ha dichiarato inammissibile la censura relativa al danno non patrimoniale perché nuova rispetto ai giudizi di merito.

  • art. 2600 c.c.

    Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili, quanto alla richiesta del danno non patrimoniale, infatti, si tratta di deduzioni nuove, non essendovi cenno alle stesse nella sentenza impugnata e non essendo condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui le conclusioni rassegnate comprendevano anche tale tipo di danno (egli non riporta nessuna analoga censura svolta nei due gradi di merito).

    La decisione non interpreta nel merito l’art. 2600 c.c.; la censura riferita al risarcimento non patrimoniale è stata dichiarata inammissibile perché la relativa deduzione non risultava proposta nei gradi di merito.

  • art. 2059 c.c.

    Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili, quanto alla richiesta del danno non patrimoniale, infatti, si tratta di deduzioni nuove, non essendovi cenno alle stesse nella sentenza impugnata e non essendo condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui le conclusioni rassegnate comprendevano anche tale tipo di danno (egli non riporta nessuna analoga censura svolta nei due gradi di merito).

    La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta nei giudizi di merito.

  • art. 2043 c.c.

    In buona sostanza, il ricorrente non censura la ratio decidendi; infatti, la Corte d’appello ha accertato che il pregiudizio patrimoniale era smentito dalle prove raccolte, in particolare, gli esercizi commerciali cui il G.M. aveva indirizzato la comunicazione denigratoria avevano continuato a mantenere i rapporti con la L. sas.

    La domanda risarcitoria per danno patrimoniale richiede che il pregiudizio sia provato. Una censura in cassazione che non si confronta con l’accertamento di merito secondo cui le prove escludono il danno e si limita a contestare la mancata quantificazione è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili, quanto alla richiesta del danno non patrimoniale, infatti, si tratta di deduzioni nuove, non essendovi cenno alle stesse nella sentenza impugnata e non essendo condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui le conclusioni rassegnate comprendevano anche tale tipo di danno (egli non riporta nessuna analoga censura svolta nei due gradi di merito).

    La Corte ha escluso che la dedotta omissione di pronuncia potesse essere esaminata, in assenza della dimostrazione che la domanda di danno non patrimoniale fosse stata effettivamente proposta nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il terzo motivo è inammissibile, quanto al danno patrimoniale, infatti, la Corte d’appello ha escluso che l’attuale ricorrente l’avesse dimostrato, e le censure di tale statuizione sono generiche e di merito.

    La censura di omesso esame non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove e deve confrontarsi con la ragione decisiva della pronuncia impugnata; è inammissibile quando resta generica e attacca una statuizione di merito senza contestarne la ratio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione: la parte che deduce l’omessa pronuncia deve indicare che la domanda era stata effettivamente proposta nei gradi di merito.
  • La tutela risarcitoria per concorrenza sleale presuppone la prova del danno concretamente subito; l’accertamento di una condotta potenzialmente pregiudizievole non dimostra da solo l’esistenza del pregiudizio patrimoniale.
  • È inammissibile la censura che, senza confrontarsi con l’accertamento secondo cui le prove escludono il danno, si limita a dolersi della mancata quantificazione dello stesso.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o diretta a ottenere una nuova valutazione del merito non è ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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