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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24674/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vizi diversi: contestazione della responsabilità penale e insufficienza della prova (in particolare Garunja per presunto ruolo di corriere e assenza di denaro), prescrizione di alcuni reati (Maria Spinelli relativamente all'art. 644 c.p.), questioni procedurali connesse al concordato in appello/art. 599-bis c.p.p. e alla improcedibilità o alla mancata declaratoria di causa di non procedibilità (Sulejmani), contestazioni sul trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento di attenuanti generiche (Rocco Spinelli), omessa revoca della confisca e vincolo ablativo su beni (Guarnieri), possibile applicazione del ne bis in idem (Gargivolo), e violazioni relative all'applicazione di pene accessorie (Sovereto). Alcuni ricorsi chiedevano anche il rinvio alla Corte costituzionale in relazione alla normativa sull'improcedibilità e alla retroattività della norma più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Guerino Spinelli, Elton Moriseni, Gezim Sulejmani, Ciro Sovereto, Enzo Gargivolo ed Emanuela Guarnieri. Il ricorso di Kozeta Garunja è stato rigettato (infondato). Sono stati invece parzialmente accolti i ricorsi di Maria Spinelli e di Rocco Spinelli: per Maria la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello sui capi AR, AS, AT, AU perché i reati sono estinti per prescrizione, rideterminando la pena residua a 4 anni e 6 mesi di reclusione e euro 19.500 di multa; per Rocco la Corte ha annullato limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e ha rinviato per nuovo giudizio sulla sola questione alla Corte di Appello di Perugia. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati e, per gli inammissibili, la Corte ha disposto l'onere delle spese e un contributo alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma primaria sugli illeciti in materia di stupefacenti: la Corte ne ha valutato l'applicazione ai capi di imputazione e la misura edittale di riferimento per la determinazione delle pene e delle attenuanti.

  • Codice penale, art. 644

    Articolo relativo al ricettazione/appropriazione di cose provenienti da reato: è stato oggetto di censura per prescrizione in relazione ai singoli capi (accertata per Maria Spinelli al verificarsi del regime prescrizionale ordinario dopo la disapplicazione della recidiva).

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Norma sul "concordato" in appello (applicazione della pena su richiesta delle parti in appello): la Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia ai motivi in funzione dell'accordo limita l'ambito di cognizione del giudice di legittimità e preclude l'esame di questioni rinunciate, incluse talune rilevabili d'ufficio.

  • Codice di procedura penale, art. 414

    Norma sulla condizione di procedibilità per riapertura indagini: la Corte ha ritenuto inammissibili deduzioni fondate su mancata declaratoria di condizione quando l'imputato aveva rinunciato ai motivi in ragione dell'accordo in appello.

  • Codice penale, art. 112 (n. 1)

    Aggravante per concorso di più persone nel reato: la Corte ha confermato che tale aggravante ha natura oggettiva e si comunica ai compartecipi senza richiedere una consapevolezza soggettiva del numero dei coautori.

  • Codice penale, artt. 70 e 118

    Principi sul concorso di persone nel reato e sulla responsabilità dei partecipanti: richiamati per spiegare la comunicazione di circostanze soggettive tra i cooperatori.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Cause di estinzione del reato e proscioglimento: la Corte ha ricordato che, seppur rilevabili d'ufficio, tali questioni possono risultare precluse quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi in appello nell'ambito del concordato.

  • Codice di procedura penale, art. 157, comma 7

    Prescrizione e sua efficacia: la Corte ha sottolineato che la rinuncia all'appello non equivale a rinuncia formale alla prescrizione, la quale richiede forma espressa; tuttavia la questione può essere dedotta in Cassazione ove non sia stata valorizzata in appello.

  • Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (art. 12-sexies) / Codice penale art. 240-bis

    Norma sulla confisca per equivalente: applicata in primo grado al bene intestato a Guarnieri; la Corte ha valutato la legittimità del vincolo in relazione ai titoli di disponibilità e alle condanne di terzi.

  • Codice di procedura penale, art. 578-bis

    Disposizione sulla pronuncia in ordine alla confisca quando il reato è estinto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che la considera di natura sostanziale e non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Codice di procedura penale, art. 599

    Precedente disciplina del patteggiamento e principi afferenti al limite della cognizione del giudice per le questioni rinunciate; richiamata per distinguere il nuovo istituto dell'art. 599-bis.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Articolo relativo alle conseguenze economiche per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Codice penale, art. 29 e art. 32

    Norme sulle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale): la Corte ha precisato che, ove la pena detentiva sia inferiore a cinque anni, l'interdizione perpetua non si applica e, se del caso, l'interdizione permanente è sostituita da quella temporanea conforme alla pena inflitta.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: in cassazione prevale il controllo di diritto; contestazioni che richiedono riedizione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili o infondate.
  • Se il giudice di appello accoglie un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia ai motivi, molte questioni, anche rilevabili d'ufficio, diventano precluse in cassazione salvo specifica eccezione.
  • La disapplicazione della recidiva può modificare il regime prescrizionale: quando viene eliminata la recidiva può decorrere il termine ordinario di prescrizione e far estinguere il reato.
  • L'aggravante per concorso di più persone (art. 112 n. 1 c.p.) ha natura oggettiva e si comunica ai compartecipi senza richiedere la prova della consapevolezza soggettiva del numero di partecipanti.
  • Le questioni relative a confische per equivalente e all'applicabilità di novelle legislative vanno esaminate con attenzione alla retroattività: disposizioni che hanno natura sostanziale non si applicano ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • Differenze di trattamento sanzionatorio fra correi sono ammissibili solo se la motivazione del giudice di merito fornisce giustificazioni ragionevoli; la mancanza di motivazione sul riconoscimento di attenuanti può comportare riforma o rinvio limitato.
  • La dichiarazione di prescrizione deve essere esplicitata e, se omessa, può essere dedotta in cassazione; tuttavia la rinuncia ai motivi nell'ambito di un accordo sulla pena non implica automaticamente rinuncia alla prescrizione senza espressa manifestazione.

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