Cassazione Penale, Sentenza n. 24674/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vizi diversi: contestazione della responsabilità penale e insufficienza della prova (in particolare Garunja per presunto ruolo di corriere e assenza di denaro), prescrizione di alcuni reati (Maria Spinelli relativamente all'art. 644 c.p.), questioni procedurali connesse al concordato in appello/art. 599-bis c.p.p. e alla improcedibilità o alla mancata declaratoria di causa di non procedibilità (Sulejmani), contestazioni sul trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento di attenuanti generiche (Rocco Spinelli), omessa revoca della confisca e vincolo ablativo su beni (Guarnieri), possibile applicazione del ne bis in idem (Gargivolo), e violazioni relative all'applicazione di pene accessorie (Sovereto). Alcuni ricorsi chiedevano anche il rinvio alla Corte costituzionale in relazione alla normativa sull'improcedibilità e alla retroattività della norma più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Guerino Spinelli, Elton Moriseni, Gezim Sulejmani, Ciro Sovereto, Enzo Gargivolo ed Emanuela Guarnieri. Il ricorso di Kozeta Garunja è stato rigettato (infondato). Sono stati invece parzialmente accolti i ricorsi di Maria Spinelli e di Rocco Spinelli: per Maria la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello sui capi AR, AS, AT, AU perché i reati sono estinti per prescrizione, rideterminando la pena residua a 4 anni e 6 mesi di reclusione e euro 19.500 di multa; per Rocco la Corte ha annullato limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e ha rinviato per nuovo giudizio sulla sola questione alla Corte di Appello di Perugia. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati e, per gli inammissibili, la Corte ha disposto l'onere delle spese e un contributo alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma primaria sugli illeciti in materia di stupefacenti: la Corte ne ha valutato l'applicazione ai capi di imputazione e la misura edittale di riferimento per la determinazione delle pene e delle attenuanti.
Articolo relativo al ricettazione/appropriazione di cose provenienti da reato: è stato oggetto di censura per prescrizione in relazione ai singoli capi (accertata per Maria Spinelli al verificarsi del regime prescrizionale ordinario dopo la disapplicazione della recidiva).
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma sul "concordato" in appello (applicazione della pena su richiesta delle parti in appello): la Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia ai motivi in funzione dell'accordo limita l'ambito di cognizione del giudice di legittimità e preclude l'esame di questioni rinunciate, incluse talune rilevabili d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 414
Norma sulla condizione di procedibilità per riapertura indagini: la Corte ha ritenuto inammissibili deduzioni fondate su mancata declaratoria di condizione quando l'imputato aveva rinunciato ai motivi in ragione dell'accordo in appello.
Codice penale, art. 112 (n. 1)
Aggravante per concorso di più persone nel reato: la Corte ha confermato che tale aggravante ha natura oggettiva e si comunica ai compartecipi senza richiedere una consapevolezza soggettiva del numero dei coautori.
Principi sul concorso di persone nel reato e sulla responsabilità dei partecipanti: richiamati per spiegare la comunicazione di circostanze soggettive tra i cooperatori.
Codice di procedura penale, art. 129
Cause di estinzione del reato e proscioglimento: la Corte ha ricordato che, seppur rilevabili d'ufficio, tali questioni possono risultare precluse quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi in appello nell'ambito del concordato.
Codice di procedura penale, art. 157, comma 7
Prescrizione e sua efficacia: la Corte ha sottolineato che la rinuncia all'appello non equivale a rinuncia formale alla prescrizione, la quale richiede forma espressa; tuttavia la questione può essere dedotta in Cassazione ove non sia stata valorizzata in appello.
Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (art. 12-sexies) / Codice penale art. 240-bis
Norma sulla confisca per equivalente: applicata in primo grado al bene intestato a Guarnieri; la Corte ha valutato la legittimità del vincolo in relazione ai titoli di disponibilità e alle condanne di terzi.
Codice di procedura penale, art. 578-bis
Disposizione sulla pronuncia in ordine alla confisca quando il reato è estinto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che la considera di natura sostanziale e non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Codice di procedura penale, art. 599
Precedente disciplina del patteggiamento e principi afferenti al limite della cognizione del giudice per le questioni rinunciate; richiamata per distinguere il nuovo istituto dell'art. 599-bis.
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo relativo alle conseguenze economiche per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Codice penale, art. 29 e art. 32
Norme sulle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale): la Corte ha precisato che, ove la pena detentiva sia inferiore a cinque anni, l'interdizione perpetua non si applica e, se del caso, l'interdizione permanente è sostituita da quella temporanea conforme alla pena inflitta.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: in cassazione prevale il controllo di diritto; contestazioni che richiedono riedizione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili o infondate.
- Se il giudice di appello accoglie un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia ai motivi, molte questioni, anche rilevabili d'ufficio, diventano precluse in cassazione salvo specifica eccezione.
- La disapplicazione della recidiva può modificare il regime prescrizionale: quando viene eliminata la recidiva può decorrere il termine ordinario di prescrizione e far estinguere il reato.
- L'aggravante per concorso di più persone (art. 112 n. 1 c.p.) ha natura oggettiva e si comunica ai compartecipi senza richiedere la prova della consapevolezza soggettiva del numero di partecipanti.
- Le questioni relative a confische per equivalente e all'applicabilità di novelle legislative vanno esaminate con attenzione alla retroattività: disposizioni che hanno natura sostanziale non si applicano ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
- Differenze di trattamento sanzionatorio fra correi sono ammissibili solo se la motivazione del giudice di merito fornisce giustificazioni ragionevoli; la mancanza di motivazione sul riconoscimento di attenuanti può comportare riforma o rinvio limitato.
- La dichiarazione di prescrizione deve essere esplicitata e, se omessa, può essere dedotta in cassazione; tuttavia la rinuncia ai motivi nell'ambito di un accordo sulla pena non implica automaticamente rinuncia alla prescrizione senza espressa manifestazione.
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