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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23490/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ripetizione di contributi versati alla Gestione separata INPS per gli anni 2008-2011. Il ricorrente sosteneva di essersi cancellato dalla Gestione separata e di non essere tenuto all’iscrizione, poiché l’attività di amministratore di società per azioni non sarebbe riconducibile a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa né, quindi, a un obbligo contributivo in quella gestione. Denunciava la violazione dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 282/1996, dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell’art. 2033 c.c. e, in combinato, dell’art. 12 l. n. 613/1966. Con un secondo motivo censurava la statuizione sulle spese e la condanna ex artt. 91 e 96 c.p.c., assumendo che l’appello dell’INPS avrebbe dovuto essere respinto e che non vi fosse soccombenza a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che l’attività di amministratore di società di capitali comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, e che è irrilevante la precedente cancellazione dalla gestione, poiché rileva il dato oggettivo dello svolgimento dell’attività. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese, perché il ricorrente risultava comunque soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione di merito che aveva negato la ripetizione dei contributi versati.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 282/1996

    non è applicabile al caso, trattandosi di annualità successive al quinquennio transitorio previsto dalla norma; in ogni caso non fonda l’esclusione dell’obbligo contributivo una volta svolta l’attività rilevante

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    l’attività di amministratore di società di capitali integra un rapporto rilevante ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata

  • art. 2033 c.c.

    invocato per la ripetizione dell’indebito contributivo, ma ritenuto non applicabile perché i contributi erano dovuti

  • art. 12 l. n. 613/1966

    richiamato dal ricorrente nel supporto della tesi sulla non debenza contributiva, senza accoglimento

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese è confermata per la soccombenza del ricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    il motivo di censura sulle spese è respinto; dal testo non emerge una statuizione autonoma di responsabilità aggravata

  • art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per escludere che la sentenza delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente fosse pertinente al rapporto previdenziale in esame

  • art. 545, comma 4, c.p.c.

    norma oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, ma non pertinente alla controversia previdenziale

Massime di principio

  • L’amministratore di una società di capitali è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata INPS quando l’attività svolta rientra nel perimetro dei rapporti previdenzialmente rilevanti, secondo l’orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
  • Ai fini dell’obbligo contributivo conta il dato oggettivo dello svolgimento dell’attività rilevante e non la mera precedente cancellazione dalla Gestione separata, se l’obbligo deriva comunque dalla funzione esercitata.
  • La domanda di ripetizione dell’indebito contributivo ex art. 2033 c.c. non può essere accolta quando i contributi versati risultano dovuti in base all’obbligo di iscrizione e contribuzione.
  • Le decisioni rese in altri ambiti, come l’esecuzione forzata, non sono automaticamente estensibili al rapporto previdenziale se fondano il proprio ragionamento su istituti e norme diverse da quelle che disciplinano l’obbligo contributivo.
  • La censura sulle spese di lite è infondata quando la parte che la propone resta soccombente anche nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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