Cassazione Civile, Ordinanza n. 16987/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Due professionisti avevano introdotto davanti al Tribunale una domanda di pagamento dei compensi professionali per attività difensiva, nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. Nel corso del giudizio era però emersa, in un separato procedimento instaurato dai clienti in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento del danno per asserita responsabilità professionale dei medesimi avvocati. Il Tribunale ha quindi disposto la sospensione del giudizio sui compensi ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la causa risarcitoria separata. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che la sospensione fosse erronea perché il giudizio da loro introdotto doveva proseguire nel rito sommario e la controversia riconvenzionale non giustificava la sospensione; hanno richiamato una giurisprudenza che, a loro avviso, escludeva l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. in presenza di procedimenti con riti diversi. La Corte di cassazione, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite, ha ritenuto infondato il ricorso: la domanda dell'avvocato per le spettanze giudiziali resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche se il cliente contesti l'an debeatur; se il convenuto propone una domanda riconvenzionale che non richiede istruttoria sommaria e che viene separata e trattata a cognizione piena, e tale domanda è pregiudiziale rispetto a quella sugli onorari, può operare la sospensione ex art. 295 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la sospensione disposta dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del giudizio promosso dagli avvocati per il pagamento dei compensi. Ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui la domanda riconvenzionale risarcitoria dei clienti, separata e da trattare con rito ordinario a cognizione piena, poteva assumere carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di pagamento degli onorari. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Può operare la sospensione necessaria quando la decisione di una domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella sui compensi professionali.
È il rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di pagamento dei compensi professionali.
La controversia sugli onorari dell'avvocato resta soggetta al rito speciale richiamato dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011, anche se il cliente contesti l'esistenza del rapporto o l'an debeatur.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Regola il rito applicabile alle controversie per le spettanze giudiziali dell'avvocato; se vi è domanda riconvenzionale del cliente non trattabile sommariamente, questa va separata e decisa con rito ordinario a cognizione piena.
Operano se la domanda del cliente non rientra nella competenza del giudice adito e possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda accessoria o pregiudiziale.
La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti è riferita in via generale ai casi di pregiudizialità tra giudizi, ma non alla specifica ipotesi di domanda riconvenzionale nel rito sommario delle spettanze professionali.
Come per l'art. 273 c.p.c., è richiamato quale disciplina generale sui rapporti tra procedimenti, ma non prevale sul principio affermato dalle Sezioni Unite per il caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis al ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- La domanda dell'avvocato per il pagamento delle spettanze giudiziali resta soggetta al rito speciale previsto per tali controversie anche se il cliente contesti il rapporto professionale o l'esistenza del credito.
- Se il convenuto introduce una domanda riconvenzionale o altra domanda connessa che esorbiti dalla trattazione sommaria e sia separata, la sua eventuale pregiudizialità rispetto alla domanda principale può giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- La disciplina generale sulla connessione e sui rapporti tra giudizi non prevale quando il problema nasce all'interno dello stesso processo sommario per effetto di una riconvenzionale che richieda cognizione piena: in tal caso la strada è la separazione delle domande e la trattazione con rito diverso della domanda del convenuto.
- Nel regolamento di competenza, la parte che contesti la sospensione deve confrontarsi con il principio di diritto delle Sezioni Unite applicabile alla specifica materia; il richiamo a precedenti generali non è sufficiente se incompatibile con tale principio.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è dovuta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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