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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28080/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasceva dall'uso di una corte privata comune con accesso da un vicolo, al cui interno si trovavano gli ingressi di locali di proprietà esclusiva di alcuni condomini, adibiti ad autorimessa. In primo grado la domanda di inibitoria del transito e della sosta degli autoveicoli sul cortile era stata respinta; in appello, invece, era stata accolta, ritenendosi che il transito continuo e non sporadico di veicoli e il parcheggio comportassero deterioramento della pavimentazione e possibile pregiudizio alla condotta fognaria sottostante, con alterazione della destinazione della cosa comune e violazione dell'art. 1102 c.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 1102 c.c., sostenendo che il possibile deterioramento dell'area comune non giustificasse l'inibitoria, potendo al più rilevare sul piano risarcitorio; 2) violazione dell'art. 2058 c.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto consentire l'uso del cortile e disporre eventualmente lavori idonei a eliminare i pregiudizi, anziché vietare l'uso veicolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato, con valutazione non sindacabile, che l'uso veicolare stabile e continuo del cortile aveva prodotto un deterioramento della pavimentazione e un concreto rischio per la condotta sottostante, determinando non un mero uso più intenso ma una vera alterazione della destinazione della cosa comune, vietata dall'art. 1102 c.c. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte d'appello non aveva deciso su una domanda di condanna all'esecuzione di opere ex art. 2058 c.c., ma aveva correttamente inibito l'uso illegittimo del bene comune, in coerenza con la domanda originaria degli attori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    L'uso della cosa comune è legittimo solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso; è illecito anche quando l'uso, pur non cambiando la funzione in astratto, degradi il bene in modo da comprometterne la normale fruibilità e l'equilibrio tra i condomini.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato solo in via argomentativa; la Corte esclude che la controversia riguardasse una domanda di reintegrazione in forma specifica, poiché l'oggetto della domanda era l'inibitoria dell'uso improprio della cosa comune.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per denunciata violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'art. 1102 c.c. vieta non solo le modifiche che mutano la funzione della cosa comune, ma anche l'uso che ne determini un deterioramento tale da alterarne la destinazione e la normale fruibilità.
  • Nel condominio o nella comunione, l'uso stabile e continuativo di una porzione del bene comune per il transito o la sosta di veicoli può integrare abuso quando comprometta il pari godimento degli altri partecipanti.
  • Quando la domanda introduttiva mira a far cessare un uso illegittimo della cosa comune, il giudice può pronunciare l'inibitoria senza dover convertire la tutela in un ordine di esecuzione di opere ripristinatorie ex art. 2058 c.c.
  • In cassazione, la valutazione di merito fondata su c.t.u. circa il deterioramento del bene comune e la lesione della sua fruibilità non è sindacabile se sorretta da motivazione logico-giuridica adeguata.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniComunioneImpugnazioni
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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