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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00855/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l'inclusione, nella base retributiva pensionabile utile ai fini della contribuzione figurativa per il periodo di cassa integrazione guadagni, degli emolumenti extramensili percepiti in costanza di rapporto, con specifico riferimento indicato in ricorso alla tredicesima mensilità. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la pretesa e rigettando le eccezioni dell'ente previdenziale. La corte d'appello ha invece accolto l'appello dell'istituto, ritenendo che il valore della contribuzione figurativa dovesse essere calcolato sulla retribuzione normale di riferimento, comprensiva degli elementi continuativi della normale retribuzione spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, e non sulla retribuzione concretamente percepita nel periodo considerato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita mancata impugnazione, da parte dell'ente, di un capo della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per erronea individuazione dell'oggetto della domanda, che sarebbe stata limitata alla tredicesima mensilità; 3) vizio di motivazione/violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova; 5) violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 155/1981 e dell'art. 3 l. n. 164/1975 per il mancato computo della tredicesima nel calcolo della contribuzione figurativa per CIG.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancata indicazione del contenuto dell'atto di appello e del luogo processuale in cui la relativa eccezione sarebbe stata proposta. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la corte territoriale aveva correttamente interpretato la domanda di primo grado e che, in ogni caso, la decisione impugnata aveva escluso la pretesa applicando il corretto criterio di calcolo della contribuzione figurativa, fondato sulla retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi e non sulla retribuzione effettivamente percepita, secondo l'art. 7, comma 9, l. n. 223/1991, non essendo applicabile l'art. 8, comma 1, l. n. 155/1981, norma ritenuta riferita ad ipotesi diverse. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la questione dell'onere della prova non costituiva infatti autonoma ragione della decisione, essendo stato il rigetto fondato sul diverso parametro legale di calcolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato ai fini della specificità dei motivi di appello e dell'ammissibilità della censura in cassazione

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato ai fini della specificità dei motivi di appello nel rito del lavoro

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro di denuncia della violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione apparente o insufficiente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per contestare la motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha però osservato che tale tema non era decisivo nella ratio della sentenza di merito

  • art. 8, comma 4, legge n. 155/1981

    invocato dal ricorrente per sostenere il computo della tredicesima mensilità, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa

  • art. 3, legge n. 164/1975

    richiamato dal ricorrente a sostegno del criterio di calcolo preteso

  • art. 8, comma 1, legge n. 155/1981

    indicato dalla Corte come non applicabile alla fattispecie in esame, perché riferito a ipotesi diverse

  • art. 7, comma 9, legge n. 223/1991

    individuato come norma corretta ratione temporis per il calcolo della contribuzione figurativa connessa alla CIG, secondo la retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi

  • art. 7, comma 1, legge n. 223/1991

    richiamato in via di coordinamento dalla norma applicabile per il criterio di calcolo della contribuzione figurativa

  • Cass. n. 17044/2021

    citata a sostegno dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 155/1981 alla fattispecie

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura che presuppone l'omessa impugnazione di un capo della sentenza di merito è inammissibile se non indica specificamente dove e quando la relativa questione sia stata dedotta e non riproduce il contenuto dell'atto di appello rilevante ai fini del controllo di legittimità.
  • La qualificazione dell'oggetto della domanda va effettuata sulla base del contenuto complessivo dell'atto introduttivo e delle conclusioni, non sulla base di singole espressioni isolate; ove il giudice di merito abbia correttamente colto la sostanza della pretesa, non ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In materia di contribuzione figurativa collegata alla cassa integrazione e alla successiva determinazione pensionistica, il parametro di calcolo deve essere individuato nella retribuzione normale di riferimento, comprensiva degli elementi continuativi della retribuzione spettante nel periodo immediatamente precedente la cessazione del rapporto, e non nella mera retribuzione effettivamente percepita nel periodo preso in considerazione.
  • Quando la decisione di merito è fondata su un preciso criterio legale di quantificazione, le censure sulla ripartizione dell'onere della prova sono inammissibili se non si confrontano con tale ratio decidendi e prospettano una questione che non costituisce autonoma base della decisione impugnata.
  • La norma speciale invocata per il computo dei contributi figurativi deve essere applicata solo se effettivamente riferibile alla fattispecie concreta; se la disciplina ratione temporis applicabile è diversa, la pretesa va esaminata secondo quest'ultima.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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