Cassazione Civile, Ordinanza n. 00902/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al socio unico di una s.r.l. un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione relativo all'anno d'imposta 2007, mentre alla società era stato notificato un separato avviso per maggiori redditi ai fini delle imposte dirette e indirette. Dopo che la società aveva eccepito l'inesistenza della notificazione e aveva promosso querela di falso, l'Amministrazione aveva annullato in autotutela sia l'accertamento societario sia quello del socio e aveva chiesto l'estinzione dei giudizi; successivamente erano stati emessi nuovi avvisi. Nel processo relativo al socio, il Presidente della CTP aveva dichiarato l'estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto, poi confermato in sede di reclamo. Il contribuente ha quindi impugnato la decisione in CTR e poi in Cassazione, deducendo: 1) violazione degli artt. 27, 29 e 46 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 101 c.p.c., per avere il Presidente pronunciato senza contraddittorio un'estinzione che, secondo il ricorrente, spettava al collegio; 2) violazione degli artt. 27 e 46 del d.lgs. 546/1992, per avere il Presidente deciso con decreto anziché con sentenza, in una fase processuale già affidata al collegio. Il ricorrente sosteneva anche che la cessazione della materia del contendere richiedesse l'accordo delle parti e che vi fosse interesse alla decisione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato avesse determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, perché nel processo tributario l'oggetto della lite è la legittimità della pretesa veicolata dall'atto impugnato e, una volta rimosso l'atto, il giudizio non può più produrre un'utilità concreta per il contribuente. Ha inoltre osservato che il reclamo al collegio ex art. 28 d.lgs. 546/1992 garantisce comunque il contraddittorio pieno sulle ragioni della declaratoria di estinzione. Quanto alle spese, ha ribadito che, nel caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela, può disporsi la compensazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, essendo diversa dalla compensazione automatica ex art. 46, comma 3, dichiarata incostituzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente e nel quadro della decisione per sostenere che la dichiarazione di estinzione nella fase preliminare è rimessa al presidente; la Corte, però, valorizza la disciplina complessiva del processo tributario e la successiva tutela reclamatoria.
Il reclamo al collegio contro il decreto presidenziale assicura il contraddittorio pieno e consente alla parte di difendersi avverso la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio; il venir meno dell'atto impugnato comporta sopravvenuta carenza di interesse. La Corte richiama inoltre il regime delle spese previsto dalla norma e la sua evoluzione normativa.
Richiamato dal ricorrente per lamentare la violazione del contraddittorio; la Corte ritiene che tale garanzia sia comunque assicurata dal reclamo al collegio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e alla competenza del giudice; la Corte non accoglie la censura.
Consente la compensazione delle spese secondo la valutazione complessiva della lite anche in caso di cessazione della materia del contendere per autotutela.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per giustificare la deroga al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rimozione o sostituzione dell'atto impositivo impugnato determina normalmente la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'oggetto sostanziale del giudizio e la prosecuzione non può offrire utilità concreta al contribuente.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'atto fiscale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con decreto presidenziale nei casi previsti dal d.lgs. 546/1992, e il successivo reclamo al collegio è idoneo a garantire il pieno contraddittorio.
- Nel processo tributario non è configurabile un interesse alla sola pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità dell'atto già annullato in autotutela, salvo che residui una concreta utilità processuale diversa e specifica.
- In tema di spese, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da autotutela non impone necessariamente una regolazione automatica delle spese, potendo il giudice disporre la compensazione secondo una valutazione complessiva della lite.
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