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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20387/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di vendita di cosa futura relativi a distinti lotti di un immobile in Napoli, già complesso conventuale, oggetto di ristrutturazione e adeguamento. La società venditrice aveva pattuito un prezzo per ciascun lotto, con una clausola che prevedeva l'inalterabilità dell'importo se la superficie consegnata fosse risultata inferiore o superiore del 3% rispetto a quella indicata. Dopo l'esecuzione delle opere e il calcolo consuntivo delle superfici, risultava un esubero complessivo superiore alla soglia di tolleranza. La venditrice chiedeva quindi il pagamento di un corrispettivo suppletivo. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che, letti congiuntamente i due contratti e considerati i comportamenti delle parti, le varianti in corso d'opera e la maggiore superficie realizzata non avessero comportato una modifica del prezzo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 1472, 1537 e 1538 c.c., sostenendo che si trattasse di vendita a misura di cosa futura e che l'eccedenza oltre il 3% imponesse un aumento del prezzo sull'intera superficie eccedente; con il secondo motivo denunciava motivazione apparente e perplessa, censurando l'affermazione della non decisività della qualificazione come vendita a corpo anziché a misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la censura sull'interpretazione delle clausole contrattuali si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché il ricorrente non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in che modo; la Corte d'appello aveva invece esaminato lettera dei contratti e comportamento successivo delle parti, valorizzando anche il verbale di consegna e la clausola del secondo contratto che escludeva incidenza delle varianti sul corrispettivo. Quanto al vizio motivazionale, la Cassazione ha escluso l'anomalia denunciata, rilevando che la decisione impugnata conteneva una motivazione comprensibile e non apparente; inoltre, la questione non riguardava in concreto la sola distinzione astratta tra vendita a corpo e a misura, ma l'effetto delle varianti e della clausola contrattuale sul prezzo finale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di interpretazione contrattuale; non ne viene fornita una specifica lettura autonoma nella decisione.

  • art. 1362 c.c.

    le censure di legittimità sull'interpretazione del contratto devono indicare in concreto il canone ermeneutico violato e il modo della violazione; il giudice di merito può valorizzare anche il comportamento complessivo delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione del contratto; non basta il richiamo astratto della norma per fondare il motivo di ricorso.

  • art. 1472 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la natura di vendita di cosa futura; la Corte non ne accoglie la lettura proposta perché il ricorso mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 1537 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di pagare un maggior prezzo in caso di eccedenza oltre la tolleranza; la Corte reputa la questione assorbita dalla diversa interpretazione dei contratti adottata dal giudice di merito.

  • art. 1538 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte come norma che, insieme all'art. 1537 c.c., disciplina le variazioni di prezzo in relazione alla misura del bene; nel caso concreto non è stata ritenuta decisiva per sovvertire l'interpretazione dei patti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per denunciare carenza o apparenza di motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata espone una motivazione intellegibile.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente un dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale non può essere dedotta in modo generico, ma richiede l'indicazione precisa delle regole ermeneutiche violate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente e alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali gravi.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati e in quale passaggio della motivazione, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia logicamente comprensibile e sorretta da un apprezzamento plausibile degli elementi testuali e del comportamento delle parti.
  • La distinzione tra vendita a corpo e vendita a misura non può essere evocata in modo astratto se il giudice di merito ha qualificato l'operazione sulla base dell'assetto complessivo dei patti e delle pattuizioni che escludono l'incidenza delle varianti sul prezzo.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma sussiste solo in presenza di anomalie costituzionalmente rilevanti della motivazione, come mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contrasto o perplessità obiettiva; non rileva il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione.
  • Quando i contraenti, in occasione dell'esecuzione e della consegna dell'opera, non riservano contestazioni sul corrispettivo e anzi attestano che le misure si mantengono entro la soglia pattuita, tale comportamento può essere valorizzato ai fini dell'interpretazione complessiva del regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniContratto preliminare
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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