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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23165/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo/domanda monitoria proposta da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi ad attività difensiva svolta sia in sede civile sia in sede penale, inclusa la fase delle indagini preliminari e del dibattimento, oltre ad attività connessa all’estrazione di copia degli atti utili per il successivo giudizio civile. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, ritenendo operante il foro del consumatore. L’avvocato ha impugnato deducendo la nullità della sentenza perché resa dal Tribunale in composizione monocratica, sostenendo che la controversia, ex art. 14 d.lgs. 150/2011, avrebbe dovuto essere decisa dal giudice collegiale. Il resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso e ha chiesto anche la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.

La decisione

La Corte ha convertito il ricorso in regolamento di competenza e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Avellino di pronunciarsi in composizione monocratica e con sentenza, perché la domanda riguardava compensi professionali comprensivi di prestazioni rese anche in sede penale; in tale ipotesi il rito speciale previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 e, prima, dagli artt. 28 ss. L. 794/1942, non si applica esclusivamente alle prestazioni civili, mentre per le prestazioni penali prevale il rito ordinario di cognizione per ragioni di connessione. Di conseguenza, ha confermato la competenza del Tribunale di Roma, con rimessione delle parti dinanzi a quel giudice per la riassunzione del giudizio. Ha inoltre posto a carico della ricorrente le spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    "Il rito previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011"

    Il rito speciale per la liquidazione dei compensi professionali è riferito esclusivamente alle prestazioni professionali rese in sede civile; non si estende alle prestazioni penali.

  • artt. 28 ss. L. n. 794/1942

    "e prima ancora dagli artt. 28 e ss. legge 794/1942"

    Il previgente rito speciale sulla liquidazione dei compensi avvocატizi valeva anch’esso per le sole prestazioni civili.

  • art. 373 c.p.c.

    "procedimento ex art. 373"

    Sono state liquidate le spese del procedimento cautelare/sospensivo svolto in pendenza dell’impugnazione, richieste dalla parte resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di rigetto del regolamento di competenza, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    "pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis"

    L’ulteriore importo è commisurato a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il rito speciale per la liquidazione dei compensi dell’avvocato è circoscritto alle prestazioni professionali rese in sede civile; quando la pretesa comprende anche attività svolta in sede penale, trova applicazione il rito ordinario di cognizione per la parte inscindibilmente connessa alle prestazioni penali.
  • La prevalenza del rito ordinario su quello speciale comporta anche la prevalenza della composizione monocratica del tribunale e della forma della sentenza, poiché la collegialità e la decisione con ordinanza sono caratteristiche proprie del rito speciale.
  • Quando il ricorso per cassazione investe una decisione che ha statuito solo sulla competenza ed è proposto nei termini, esso può essere convertito in regolamento di competenza.
  • Il rigetto del regolamento di competenza comporta la conferma della competenza del giudice individuato dal provvedimento impugnato e può determinare la condanna alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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