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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17130/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino ucraino, fermato dalle autorità di pubblica sicurezza e privo di permesso di soggiorno, aveva ricevuto un decreto di espulsione ex art. 13 del testo unico immigrazione e un contestuale provvedimento di misura alternativa al trattenimento. Il Giudice di pace di Roma aveva convalidato il provvedimento ritenendolo tradotto in lingua conosciuta dallo straniero e valorizzando la sottoscrizione e il ritiro della scheda informativa sulla facoltà di chiedere la partenza volontaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per mancata adeguata motivazione sulla dedotta illegittimità della traduzione del provvedimento in lingua non conosciuta, sostenendo che la sua lingua non poteva considerarsi rara e che non conosceva italiano né inglese; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato il passaporto che comprovava la data di ingresso in Italia e quindi escludeva la ricostruzione posta a base dell'espulsione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla mancanza dell'accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di traduzione del provvedimento espulsivo in lingua veicolare. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Il provvedimento impugnato è stato cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché non poteva essere proseguito il processo essendo ormai decorsi i termini per disporre legittimamente la convalida della misura alternativa al trattenimento. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione immediata e ha affermato che la liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata dal giudice del procedimento, cioè dal Giudice di pace di Roma.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente ha dedotto violazione di legge come vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato formulato come omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

  • art. 13, commi 1, 2 e 7, d.lgs. 286/1998

    La Corte richiama la disciplina dell'espulsione amministrativa e l'obbligo di traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dallo straniero o, in subordine, in lingua veicolare con gli accertamenti richiesti dalla giurisprudenza.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Il provvedimento impugnato riguardava la convalida della misura alternativa al trattenimento collegata all'espulsione.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito, essendo decorsi i termini per la convalida.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dal giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione compete al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida di un provvedimento espulsivo, il giudice deve verificare in concreto se la traduzione in lingua veicolare sia stata legittimamente utilizzata, dando conto dell'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per rarità della lingua o dell'inidoneità della traduzione veicolare a comunicare la decisione.
  • La mancata motivazione sull'accertamento della conoscenza della lingua italiana o veicolare da parte dello straniero rende illegittima la convalida del provvedimento espulsivo o della misura connessa.
  • Quando l'accoglimento del ricorso rende inutile l'esame di ulteriori censure, il relativo motivo resta assorbito.
  • Se, per effetto del tempo trascorso, non è più possibile disporre legittimamente la convalida di una misura legata all'espulsione, la cassazione può avvenire senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.
  • In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore va effettuata dal giudice del procedimento, non mediante condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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