Cassazione Penale, Sentenza n. 3721/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 14/12/2020 che confermava la loro condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Graziano censurava travisamento della prova, insufficienza degli elementi a dimostrare l'affectio societatis nel periodo successivo al 2004, l'inidoneità delle intercettazioni e l'effetto del regime 41-bis sulla sua partecipazione; denunciava inoltre violazione del divieto di reformatio in pejus per la determinazione della pena in sede di rinvio. Mazzocchi deduceva genericità dei motivi, carenza di riscontri sulla sua partecipazione dal 2005 in poi, inesistenza dell'aggravante dell'associazione armata e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mazzocchi e lo ha condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Graziano è stato giudicato fondato limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in pejus operata nel giudizio di rinvio: la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione impugnata in relazione alla determinazione della pena e, avvalendosi dell'art. 620 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena complessiva in termini coerenti con i precedenti giudizi (pena complessiva ridotta e riequilibrata a favore dell'imputato, con applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato). Per il resto le impugnazioni erano infondate: la ricostruzione del giudice di merito (suffragata da dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri e risultanze investigative) è stata ritenuta logicamente fondata e non travisante; la qualificazione dell'associazione come perdurante e l'applicazione dell'aggravante armata sono state confermate; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Norma oggetto dell'addebito: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione al clan di stampo camorristico sulla base di elementi convergenti (collaboratori, intercettazioni, riscontri) e ha ammesso la perdurazione dell'organizzazione oltre il periodo già giudicato.
art. 521, 522, 597, 627 cod. proc. pen. (richiami contenuti nel ricorso)
Norme processuali richiamate dai ricorrenti in ordine a violazioni procedurali e motivazionali: la Corte ha ritenuto i motivi generici e diretti a rinnovare la valutazione di merito, inammissibili in Cassazione.
Il regime di detenzione speciale non è stato ritenuto, di per sé, idoneo a escludere il mantenimento di rapporti o il contributo all'associazione; la Corte ha accettato la valutazione dei giudici di merito secondo cui vincoli e attività associative possono perdurare anche nonostante il regime carcerario.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen. (riduzione per il rito abbreviato)
Applicata la regola della riduzione della pena per il rito abbreviato con riguardo ai reati giudicati con tale rito, correttamente considerata nella determinazione complessiva della pena in caso di continuazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (inammissibilità per genericità)
La Corte ha invocato questo principio per dichiarare inammissibili censure generiche che non esplicitano la correlazione tra le deduzioni difensive e la motivazione impugnata.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen. (potere di rideterminare la pena)
Usato dalla Corte per rideterminare direttamente la pena nel caso in cui, per effetto dell'annullamento, la statuizione sul trattamento sanzionatorio debba essere modificata e il rinvio sia superfluo.
artt. 132 e 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Richiamati come parametri generali che lasciano al giudice di merito discrezionalità nella graduazione della pena, purché motivata; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito rispetto alla misura inflitta (fatte salve le censure per reformatio in pejus).
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende)
Norma che ha consentito di irrogare a carico del ricorrente inammissibile (Mazzocchi) la somma equa per la cassa delle ammende e le spese processuali.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono in gran parte inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e collegare puntualmente le censure alla motivazione impugnata; la genericità porta all'inammissibilità.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili e riscontrate da altri elementi (intercettazioni, riscontri investigativi), possono sorreggere una condanna per associazione mafiosa.
- Il regime di detenzione (es. 41-bis) non esclude automaticamente una prosecuzione dei vincoli associativi; occorre valutare complessivamente gli elementi successivi alla detenzione.
- La qualificazione della continuità/identità tra una precedente associazione e sviluppi successivi richiede la prova che sia venuta meno la continuità programmatoria o che sia sorto un nuovo patto criminale; mutamenti nella compagine o nelle modalità non sono di per sé idonei a dimostrare discontinuità.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in pejus); se ciò avviene la Cassazione può intervenire e rideterminare la pena ai sensi delle norme processuali applicabili.
- Il giudice d'appello può applicare la riduzione per il rito abbreviato ai reati giudicati con tale rito anche quando sussiste la continuazione con reati giudicati con rito ordinario, rispettando le regole previste dall'art. 442 c.p.p.
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