Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza relativa alla ricettazione della carabina cal. 22 (capo D). Il ricorrente ha sostenuto che il furto della carabina risale al 01/01/1993 (o comunque a data anteriore), invocando l'art. 157 c.p. per la retrodatazione del momento consumativo della ricettazione e la conseguente estinzione per prescrizione. In subordine ha contestato la qualificazione della condotta come unitaria/continuativa tra le diverse ricettazioni (sostenendo che, se si trattasse di distinte acquisizioni, non potrebbe configurarsi la continuazione o che, se contestuale, non si tratterebbe di un unico reato).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che l'imputato stesso ha ammesso di aver "trovato" tutte le armi insieme, quindi la data della ricezione va individuata in epoca successiva al furto più recente (2017), escludendo la prescrizione della ricettazione della carabina cal. 22. La Corte ha poi chiarito che, trattandosi di più armi ciascuna proveniente da furti distinti e dotate di autonomia, la ricezione realizza pluralità di reati di ricettazione (anche se avvenuta nel medesimo contesto temporale), applicando il concorso di reati e l'unificazione per continuazione ove pertinente. Confermata la condanna (pena determinata con la diminuzione per il rito abbreviato: 3 anni di reclusione ed Euro 2.000 di multa come statuì dal giudice di merito) e condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte conferma che la ricettazione sanziona la condotta di chi acquista, riceve o occulta cose provenienti da un delitto; quando vi siano più beni, ciascuno con autonoma provenienza delittuosa, si realizzano più reati di ricettazione e non si esclude la pluralità per il solo fatto che la ricezione sia avvenuta nel medesimo contesto.
art. 23 Legge n. 110/1975
Norma richiamata per la fattispecie relativa all'arma clandestina; il giudice ha individuato tale reato come il più grave tra quelli contestati e l'ha posto a base dell'unificazione per continuazione con altre condotte.
artt. 2 e 7 Legge n. 895/1967
Norme in materia di armi comuni da sparo e loro detenzione: richiamate per qualificare le condotte di detenzione/porto delle armi comuni rinvenute.
art. 81, comma finale, cod. pen. (concorso di reati e unificazione delle pene)
Applicato per unificare le pene relative a più reati riconosciuti nei confronti dell'imputato; la Corte ha confermato l'uso di tale istituto per strutturare il trattamento sanzionatorio tra i capi contestati.
art. 697 cod. pen. (detenzione di munizioni)
Richiamato per la contestazione relativa alla detenzione delle munizioni rinvenute e confermato quale reato autonomo integrato dalla fattispecie di fatto.
art. 157 cod. pen. (calcolo del tempo del reato / retrodatazione)
Invocato dal ricorrente per la retrodatazione del momento consumativo della ricettazione; la Corte ricorda il principio che in caso di incertezza temporale si applica il favor rei individuando il momento vicino al fatto presupposto, ma rileva che qui l'ammissione dell'imputato circa la contestualità delle armi impedisce la retrodatazione e la conseguente prescrizione.
art. 619 cod. proc. pen. (correzione della motivazione)
Richiamato per giustificare la necessità di integrazione/correzione in punti della motivazione della sentenza impugnata, pur senza incidere sull'esito della decisione.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese processuali)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se manca prova certa della data di acquisizione di un bene, vige il principio del favor rei che porta a collocare il momento consumativo della ricettazione in prossimità della commissione del reato presupposto; tuttavia, dichiarazioni dell'imputato che individuano contestualità o tempi specifici possono precludere la retrodatazione.
- La ricezione di più beni provenienti da furti o reati distinti configura pluralità di reati di ricettazione anche se la ricezione è avvenuta nel medesimo contesto spazio-temporale e dalla stessa persona; la contestualità non è di per sé idonea a farne un unico reato.
- La qualificazione della condotta come continuazione o applicazione dell'art. 81 cpv. dipende dall'autonomia e dalla distinta provenienza dei singoli beni: se ciascun bene è provento di reato diverso, si realizzano reati distinti, salvo unificazione di pena secondo le regole sul concorso di reati.
- Le ammissioni dell'imputato (es. di aver trovato tutte le armi insieme) hanno rilievo decisivo nella determinazione del momento consumativo e della valutazione probatoria; contestare in modo specifico tali valutazioni in cassazione è necessario per rimettere in discussione le conclusioni del giudice di merito.
- Le questioni procedurali sulla motivazione della sentenza possono essere corrette o integrate ex art. 619 c.p.p., ma tali correzioni non modificano automaticamente l'esito sostanziale se la valutazione di fatto è aderente agli elementi del processo.
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