Cassazione Penale, Sentenza n. 3695/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 26/12/2010 n.199. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la giurisprudenza consentirebbe lo scioglimento del cumulo per beneficiare dell'esecuzione domiciliare e che la normativa emergenziale (d.l. 28/10/2020 n.137, conv. legge 18/12/2020 n.176, art.30) ha esteso tale interpretazione in senso più garantista, ammettendo la scindibilità del cumulo quando la parte di pena relativa ai reati ostativi sia già stata espia ta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato nei termini indicati. Ha ribadito che, in regime ordinario, il cumulo di pene non è scindibile per consentire l'esecuzione domiciliare quando tra i reati figura un titolo ostativo ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.; tuttavia, durante il vigore della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 30 d.l. n.137/2020 (e successive proroghe), il cumulo può essere scisso per permettere l'applicazione dell'esecuzione domiciliare alla parte di pena relativa a reati non ostativi se la pena relativa al reato ostativo è stata già espia ta. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. (e affini), la scissione è ammessa soltanto se il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato la connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
legge 26 dicembre 2010, n. 199 (art. 1)
Stabilisce i requisiti e le esclusioni per l'esecuzione della pena presso il domicilio; annovera tra le esclusioni, al comma 2 lett. a), le condanne per i delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. pen., rendendo in linea di principio incompatibile l'accesso al beneficio in presenza di reati ostativi
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Elenco dei reati ostativi che, in regime ordinario, impediscono l'accesso a misure alternative come l'esecuzione domiciliare; la presenza di titoli riconducibili a tale elenco nel cumulo rende normalmente non scindibile il cumulo stesso
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 30)
"con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste" - il divieto di accesso opera "anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione"
Disciplina derogatoria (emergenziale) che, per il periodo di applicazione, ammette la possibilità di scindere il cumulo consentendo l'accesso all'esecuzione domiciliare per la parte di pena non ostativa quando la pena relativa al reato ostativo è già stata espia ta; tuttavia per reati di terrorismo/mafiosi la scindibilità è subordinata all'accertamento della connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 123)
Prima disposizione emergenziale che, nel contesto della pandemia, ha temporaneamente ampliato l'accesso all'esecuzione domiciliare modificando criteri e esclusioni per ridurre il sovraffollamento carcerario
d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (proroga) e d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (proroga)
Proroghe dei termini di efficacia delle disposizioni emergenziali che estendono nel tempo la possibilità di applicare la disciplina derogatoria che ammette, nelle condizioni previste, la scindibilità del cumulo
art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)
Criteri di connessione tra reati (per es. connessione per pluralità di azioni o per nesso teleologico) che, se accertati dal giudice, consentono di delimitare i casi in cui la scissione del cumulo è ammessa per reati particolarmente gravi (terrorismo/416-bis)
Massime di principio
- In regime ordinario il cumulo di pene non è scindibile per consentire l'esecuzione domiciliare se tra i reati vi sono titoli ostativi ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.; quindi la presenza anche di una sola condanna ostativa nel cumulo impedisce l'accesso al beneficio per l'insieme delle pene.
- Durante il periodo di vigenza della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 30 d.l. n.137/2020 (e successive proroghe) è ammessa la scindibilità del cumulo per permettere l'esecuzione domiciliare della parte di pena relativa a reati non ostativi se la pena relativa al reato ostativo è stata già espia ta.
- Per i reati di terrorismo e per i delitti di mafia (art. 416-bis e connessi), la scissione del cumulo è ammessa solo se il giudice ha previamente accertato la connessione tra i reati ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; pertanto in tali ipotesi la valutazione della connessione è condizione di ammissibilità della scissione.
- Le disposizioni emergenziali hanno natura derogatoria e temporanea: la loro applicazione richiede che il fatto si verifichi nel periodo di efficacia della norma e non costituiscono interpretazione permanente della disciplina a regime.
- In ogni situazione analoga è necessario verificare contestualmente i requisiti sostanziali (domicilio idoneo, rischio di fuga, pericolo di commissione di nuovi reati, esigenze di tutela della persona offesa) e le condizioni di legge, nonché accertare l'eventuale sussistenza di concorso formale o continuazione che impediscano la scindibilità.
- Se la scissione è potenzialmente applicabile per effetto di una norma derogatoria, il giudice di esecuzione deve riesaminare il rapporto esecutivo e motivare specificamente l'eventuale ammissione o diniego del beneficio alla luce della disciplina temporanea.
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