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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta violazione dell'art. 628, comma 2, c.p.p. con la censura che il giudice di rinvio avrebbe tenuto conto, ai fini della determinazione della pena per la bancarotta fraudolenta per distrazione (capo Al), anche di fatti afferenti ad altri capi (A2 e C) per i quali era intervenuto proscioglimento o prescrizione, realizzando così una "doppia valutazione" e un illegittimo incremento della pena. Si deduce inoltre che la pena base individuata in sede di rinvio sarebbe stata erroneamente determinata avendo riguardato fatti già prosciolti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico, assertivo e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia adeguatamente motivato la determinazione della pena, dando conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo "pena congrua" e richiamando la gravità del reato; la misura della pena scelta (inferiore alla media edittale) non richiedeva una articolazione motivazionale più ampia. Inoltre, l'aumento di sei mesi per la continuazione con il reato indicato nel capo B è stato considerato doveroso e non censurato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, codice di procedura penale

    Norma richiamata dal ricorrente come violata: disciplina le conseguenze dell'annullamento con rinvio e impone l'osservanza delle indicazioni della Corte di legittimità nella nuova valutazione. La Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché il giudice di rinvio ha motivato la nuova determinazione della pena.

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha osservato che è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 con espressioni come "pena congrua" quando la pena è al di sotto della media edittale; una motivazione più dettagliata è richiesta solo se la pena è di gran lunga superiore alla media.

  • art. 216 r.d. n. 267/1942

    Norma sostanziale relativa alla bancarotta (richiamata per i reati contestati: bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale). La sentenza riguarda la corretta valutazione delle condotte rilevanti ai fini della pena per tali fattispecie.

  • art. 217 r.d. n. 267/1942

    Norma sulla bancarotta documentale semplice, richiamata nella ricostruzione dei capi di imputazione e nel riferimento al proscioglimento/riqualificazione di talune posizioni.

  • art. 223 r.d. n. 267/1942

    Norma menzionata nel contesto delle fattispecie di bancarotta (riferimenti agli articoli applicati nei capi imputativi).

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma disponendo la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per censurare efficacemente una determinazione della pena in cassazione bisogna formulare censure specifiche e sviluppate sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è sufficiente richiamare il diverso percorso motivazionale dei giudici di merito in termini generici.
  • Se la pena fissata è inferiore alla media edittale, è ammesso che il giudice dia una motivazione sintetica (anche con espressioni come "pena congrua"), mentre una motivazione più dettagliata è richiesta soprattutto quando la pena supera di gran lunga la media edittale.
  • Il ricorso per "doppia valutazione" (double counting) richiede la precisa indicazione di quali elementi, già oggetto di proscioglimento o prescrizione, siano stati effettivamente utilizzati per incrementare la pena e dove ciò risulti dalla motivazione; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Gli aumenti per continuazione o per specifiche aggravanti vanno valutati nel loro contesto: se l'aumento è previsto e giustificato dalla continuità o dalla pluralità di reati, il suo utilizzo nel calcolo della pena è normalmente legittimo.
  • Il rischio di inammissibilità del ricorso comporta anche la possibile condanna alle spese e al pagamento di somme per la Cassa delle ammende; occorre quindi valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.

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