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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3692/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/07/2020. Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione nella determinazione della diminuzione della pena per le attenuanti generiche, sostenendo che, avendo il precedente giudice di merito bilanciato attenuanti e recidiva aggravata, la riduzione dovesse essere conceduta nella misura massima di un terzo; 2) violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perché la Corte di rinvio avrebbe rideterminato d'ufficio le pene accessorie oltre il mandato ricevuto dalla Corte di legittimità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, assertività e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse seguito il mandato della Corte di legittimità (che aveva escluso la recidiva) e correttamente rideterminato il trattamento sanzionatorio: partendo dalla pena base di 3 anni (minimo edittale) e riducendola a 2 anni e 2 mesi per le attenuanti generiche. Ha escluso l'esistenza di un criterio automatico che imponga la misura massima di un terzo della riduzione in casi di precedente bilanciamento. Ha inoltre ritenuto legittimo l'intervento d'ufficio del giudice di rinvio sulla rideterminazione delle pene accessorie alla luce della sentenza Corte Cost. n.222/2018 e della pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019), che impongono la nuova determinazione delle pene accessorie in presenza di illegittimità della pena principale, in favore del reo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione per la determinazione delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il giudice di rinvio ha operato nel rispetto del mandato della Corte di legittimità e, inoltre, era tenuto a rideterminare le pene accessorie alla luce delle successive pronunce costituzionali e di legittimità.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018

    La Corte ha richiamato questa pronuncia come fondamento dell'obbligo, in caso di illegittimità della pena principale, di procedere a nuova determinazione delle pene accessorie, operando in favore del reo.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Richiamata insieme alla pronuncia costituzionale per confermare il dovere del giudice di rinvio di rideterminare le pene accessorie quando la pena principale risulti illegittima, e comunque in senso favorevole al condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve attenersi al mandato della Corte di legittimità: se la Cassazione esclude una circostanza aggravante (es. recidiva), il giudice di rinvio può e deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio in modo autonomo, partendo dai parametri previsti dalla legge.
  • La concessione e la quantificazione delle attenuanti generiche non seguono un criterio matematico fisso; il giudice del merito ha discrezionalità valutativa e il precedente bilanciamento tra aggravanti e attenuanti non impone automaticamente una riduzione in misura prefissata (per es. un terzo).
  • Quando viene dichiarata l'illegittimità di una pena principale, il giudice chiamato a pronunciarsi in rinvio è tenuto a rideterminare anche le pene accessorie; l'intervento può essere d'ufficio e operare in favore del reo, alla luce delle pronunce costituzionali e di legittimità recenti.
  • I ricorsi alla Corte di Cassazione devono confrontarsi in modo specifico e motivato con i parametri e le argomentazioni utilizzate dal giudice di merito: rilievi generici o assertivi risultano spesso inammissibili.
  • L'inammissibilità per genericità può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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