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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 6/4/2021 (confermata dalla Corte d'appello nella ordinanza del 18/5/2021) che disponeva la convocazione e la restituzione degli immobili le cui chiavi erano rimaste non ritirate e ritenute a disposizione della polizia giudiziaria, escludendo la vendita degli immobili per cancellazione delle trascrizioni di confisca. Inoltre i ricorrenti chiedevano l'intimazione al coadiutore (dr. Felici) per la restituzione di somme, la ricusazione dello stesso e l'esibizione di documenti di gestione. In Cassazione hanno denunciato: incompatibilità del componente del collegio (dott.ssa Amadori) per precedente ruolo nel procedimento; violazioni procedurali e di applicazione della normativa (sostengono che vada applicato il diritto civile alla restituzione, richiesta di restituzione nello stato di fatto anteriore al sequestro, restituzione dei frutti civili), e rilevano presunta incostituzionalità del d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha escluso la possibilità di trattazione in pubblica udienza per questi ricorsi (art. 611 c.p.p.). Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'incompatibilità del giudice perché tale questione doveva essere sollevata tramite specifica ricusazione e non in Cassazione, e ha rilevato che il terzo era a conoscenza dei fatti essendo parte di procedimenti familiari. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto improprio lo strumento dell'incidente di esecuzione per ottenere le misure richieste contro l'ex custode/coadiutore e ha richiamato la disciplina del d.lgs. n.159/2011: la restituzione deve tenere conto della consistenza attuale dei beni (inclusi incrementi di valore e frutti maturati), detratte le spese di gestione; il rendiconto deve essere depositato dall'amministratore/agenzia entro 60 giorni dal provvedimento definitivo di revoca della confisca; le contestazioni sulla gestione e sul rendiconto rientrano nelle competenze del Tribunale in composizione collegiale e non sono pretestuose. Ha altresì respinto le questioni di illegittimità costituzionale come manifestamente infondate. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 34, 35, 36 c.p.p.

    Riferiti in relazione alle cause di incompatibilità e astensione: la Corte rileva che l'eventuale incompatibilità doveva essere dedotta con formale ricusazione e non in sede di legittimità.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma che disciplina il rito di legittimità per le misure di prevenzione; la Corte conferma la preclusione della trattazione in pubblica udienza per i ricorsi in materia e la validità dell'udienza in camera di consiglio non partecipata.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 5

    Stabilisce il compito dell'amministratore di custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, con finalità di incrementarne la redditività durante il procedimento; la Corte ne trae la caratteristica 'dinamica' del sequestro e la possibilità che i beni generino frutti durante l'amministrazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 43

    termini per il rendiconto (60 giorni)

    All'esito della procedura, entro 60 giorni dal provvedimento definitivo l'amministratore presenta il conto della gestione al giudice delegato; tale termine ordina le attività di rendiconto e individuazione dei beni da restituire.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 38, comma 3 e art. 43, comma 5-bis

    Delineano la competenza dell'Agenzia nazionale e la possibilità che l'Agenzia provveda al rendiconto mediante il suo coadiutore dopo il conferimento; la Corte osserva che l'Agenzia ha adempiuto tempestivamente dopo aver avuto notizia della definitività.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3-bis

    Prevede la sospensione degli adempimenti fiscali durante l'amministrazione giudiziaria e stabilisce che, in caso di revoca, gli enti procederanno alla liquidazione delle imposte dovute in capo al soggetto cui i beni sono restituiti, corroborando l'idea che anche i frutti rientrano nel patrimonio restituito.

  • D.M. 1/2/1991 n. 293

    Disciplina del rendiconto dell'amministratore giudiziario; la Corte ricorda che le controversie sull'approvazione del rendiconto rientrano nella competenza del Tribunale in composizione collegiale.

  • art. 1216 c.c.; artt. 41 e 42 Cost.; art. 8 comma 5 Direttiva UE n. 42 del 2014

    Richiamate dai ricorrenti per sostenere applicabilità del diritto civile e profili di tutela costituzionale/UE; la Corte le considera inadeguate per fondare l'impugnazione e ritiene che la disciplina delle misure di prevenzione contempli specifiche procedure per la restituzione e la gestione che non ledono irrimediabilmente le garanzie invocate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per disporre la corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la fase di sequestro/gestione è 'dinamica': alla restituzione si guarda alla consistenza attuale dei beni, comprensiva di frutti e incrementi di valore, detratte le spese di gestione legittime.
  • Le contestazioni sulla gestione, sul rendiconto dell'amministratore/coadiutore e sulla quantificazione dei frutti sono di regola devolute al Tribunale in composizione collegiale e non si risolvono mediante l'incidente di esecuzione innanzi al giudice dell'esecuzione in sede di misure di prevenzione.
  • I termini e le modalità di rendiconto sono dettati dal d.lgs. n.159/2011 (art.43): l'Amministratore/Agenzia deve presentare il conto entro 60 giorni dal provvedimento definitivo; la parte deve usarlo come momento processuale chiave per eccepire vizi di gestione.
  • Non è lo strumento dell'incidente esecutivo in sede di misure di prevenzione a consentire di ottenere coercitivamente la produzione di documentazione contabile o la rimozione dell'ex custode: occorrono gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento e, se del caso, azioni davanti al Tribunale o altre sedi competenti.
  • La ricusazione o richiesta di astensione di un giudice deve essere proposta con gli strumenti processuali previsti (ricusazione/astensione) e non elusa in sede di legittimità; la mancata tempestiva deduzione può rendere il motivo inammissibile.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale vanno prospettate con chiarezza e fondatezza; censure generiche o affastellate sono banalmente respinte.
  • La restituzione può comportare anche l'assoggettamento a imposte e la liquidazione dei tributi a carico del soggetto cui vengono restituiti i beni, come previsto dalla normativa fiscale speciale relativa alle misure di prevenzione.
  • Prima di ostacolare materialmente la restituzione dei beni (ad es. rifiuto di ritirare chiavi), è preferibile impugnare formalmente il rendiconto o proporre i rimedi civili/penali appropriati: azioni dilatorie possono essere inefficaci e costose.

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