Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma della pena accessoria disposta dalla Corte d'appello (in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione), denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. e agli artt. 3 e 27 Cost.: sostengono che la durata delle pene accessorie è sproporzionata e non ha tenuto conto dell'integrale risarcimento del danno che aveva giustificato le circostanze attenuanti nel primo giudizio di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per essere assertivi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi addotti fossero, in sostanza, censure di merito sull'entità della pena accessoria, mentre i giudici di merito avevano motivatamente valorizzato esigenze di prevenzione e il rischio di recidiva alla luce della gravità e numerosità delle condotte di bancarotta e abuso del credito. Le asserzioni sull'integrale risarcimento non sono state ritenute specifiche né idonee a scalfire l'argomentazione sulla pericolosità sociale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione della pena; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno contestato specificamente l'applicazione dei criteri legali ma solo l'entità della pena
Riguarda l'individuazione e la determinazione della pena; la Corte rileva che la scelta del trattamento sanzionatorio è stata motivata con esigenze di prevenzione e personalizzazione della pena
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in tema di principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto che dalle censure emergesse una violazione concreta del principio
art. 27 Cost.
Richiamato in connessione a principi di responsabilità penale e proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della misura accessoria abbia rispettato i parametri costituzionali
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende
Cass. Sez. 5, n. 7617 del 27/09/2019
Decisione che aveva precedentemente annullato la sentenza di merito con rinvio; il giudizio in Cassazione intervenuto è relativo al nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio
Massime di principio
- I ricorsi alla Corte di Cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o puramente di merito sull'entità della pena sono inammissibili
- La mera indicazione di circostanze attenuanti (es. risarcimento del danno) non basta a impugnare la determinazione della pena accessoria se il giudice di merito ha motivato la misura con esigenze di prevenzione e rischio di recidiva
- Il giudice di merito ha ampio spazio nel determinare le pene accessorie sulla base della gravità, della numerosità delle condotte e della pericolosità sociale; tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo se viziate da violazioni di legge o illogicità manifeste
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo elementi che escludano la colpa
- Dopo un annullamento con rinvio, il giudizio di merito può rideterminare la pena; il ricorrente deve dimostrare specifici vizi di diritto nella nuova decisione per ottenere accoglimento in Cassazione
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