Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dall'incendio di un immobile concesso in locazione a una società conduttrice e dall'azione risarcitoria proposta dai locatori contro la conduttrice per i danni subiti. La corte d'appello ha confermato la condanna della società conduttrice al risarcimento dei danni, ritenendo non provata una causa dell'incendio non imputabile alla conduttrice e condividendo la quantificazione del danno effettuata in primo grado sulla base di consulenza tecnica d'ufficio. La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1588, 1218, 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., oltre al vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli indici presuntivi indicati nel ricorso, idonei a dimostrare che l'incendio era dovuto a causa fortuita, imprevedibile e inevitabile, dunque non imputabile al conduttore; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1589 c.c. in relazione agli artt. 1223 e 1908 c.c. e il vizio motivazionale, assumendo che il danno avrebbe dovuto essere contenuto entro il valore del bene danneggiato e che comunque la quantificazione sarebbe stata errata, anche in ragione dei diversi computi metrici prodotti dalle parti. I locatori hanno proposto ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sul motivo d'appello incidentale relativo alla mancata condanna della compagnia assicuratrice al ristoro anche della perdita dei beni contenuti nell'immobile e del danno da sospensione dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società conduttrice. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito; inoltre, il richiamo al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e, in ogni caso, le censure non rispettavano gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorso incidentale dei locatori è stato dichiarato inefficace perché tardivo e subordinato all'ammissibilità del ricorso principale, che invece è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola la responsabilità del conduttore per la perdita e il deterioramento della cosa locata, salvo prova che l'evento sia derivato da causa a lui non imputabile.
richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la ricostruzione fattuale e non la corretta sussunzione giuridica.
la censura sulla prova presuntiva è stata ritenuta non specificamente formulata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
la violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento; non per contestare il mero cattivo esercizio della valutazione probatoria.
il ricorso mirava formalmente a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure erano in realtà rivolte alla rivalutazione del fatto; il vizio di cui al n. 5 era comunque precluso dalla doppia conforme.
in presenza di doppia decisione conforme in fatto, il sindacato di legittimità è limitato e non può investire il vizio motivazionale di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per contestare la quantificazione del danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente volta a ottenere una diversa valutazione delle prove.
evocato in relazione al criterio di liquidazione del danno risarcibile.
evocato dalla ricorrente per sostenere il limite del risarcimento al valore della cosa danneggiata.
la sua violazione ricorre solo quando l'onere della prova sia addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.
impone l'indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; l'omessa puntuale localizzazione determina inammissibilità della censura.
richiamato in tema di produzione dei documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione.
richiamato per escludere che la tempestività del ricorso incidentale tardivo ne impedisse l'inefficacia, una volta inammissibile il principale.
il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una pretesa violazione di legge: la falsa applicazione di norma è deducibile solo quando si contesti l'erronea sussunzione di un fatto pacifico nella fattispecie astratta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando il ricorrente contesti semplicemente quale prova sia stata ritenuta più convincente.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, ma richiede l'allegazione che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia negato il prudente apprezzamento dove imposto.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso, salvo i limiti normativamente consentiti.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la loro mera evocazione o riproduzione parziale non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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