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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26456/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che, nel corso dell'udienza preliminare, ha chiesto la ricusazione del giudice dell'udienza preliminare perché quel magistrato aveva già fatto parte del collegio che, in un diverso procedimento cautelare, si era pronunciato sull'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da altro soggetto coinvolto in fatti ritenuti connessi. La Corte d'appello ha rigettato la ricusazione rilevando che i due procedimenti riguardavano fatti storici diversi, oggettivamente e soggettivamente, e che la mera valutazione di una medesima fonte probatoria non basta a integrare incompatibilità. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduce: violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. per avere la Corte territoriale limitato l'incompatibilità all'identità dei fatti storici, trascurando la sentenza della Corte costituzionale n. 212/2025; vizio di motivazione per mancata adeguata considerazione della connessione probatoria tra i procedimenti e tra le posizioni dei coimputati; violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che deve essere tutelata anche l'apparenza di imparzialità; ulteriore vizio di motivazione per un preteso eccesso di restrizione nell'interpretazione della sentenza costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la ricusazione sia istituto di stretta interpretazione e non applicabile analogicamente; che, ai fini dell'art. 34 c.p.p., rileva solo la previa valutazione della medesima regiudicanda, cioè del medesimo fatto storico, mentre nel caso concreto i fatti dei due procedimenti erano diversi sotto il profilo oggettivo e soggettivo; che la sola connessione probatoria o la valutazione di analoghe condotte in un diverso segmento temporale non determina incompatibilità; che non è ammissibile il motivo di ricorso fondato direttamente sulla violazione della Costituzione o della CEDU; e che non è deducibile un vizio di motivazione su una questione di diritto. La sentenza della Corte costituzionale n. 212/2025 non è stata ritenuta decisiva perché riferita a un'ipotesi in cui vi era identità della res iudicanda, assente nel caso esaminato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indica il reato associativo per il quale l'imputato era chiamato a rispondere nei due procedimenti, ma la Corte non entra nel merito della sua configurazione sostanziale.

  • art. 34 c.p.p.

    l'incompatibilità sussiste solo quando il giudice abbia già svolto funzioni giurisdizionali sulla medesima regiudicanda, intesa come medesimo fatto storico; la mera connessione probatoria non basta.

  • art. 36 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma sulle cause di ricusazione/incompatibilità, ma la Corte ribadisce la sua interpretazione restrittiva e non analogica.

  • art. 310 c.p.p.

    richiamato per descrivere il precedente appello cautelare sul quale il giudice ricusato si era pronunciato in altro procedimento.

  • art. 111 Cost.

    evocato dal ricorrente a sostegno dell'imparzialità del giudice, ma la sua violazione non è deducibile come autonomo motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente sul tema dell'apparenza di imparzialità; la Corte afferma che la sua violazione non è deducibile direttamente come motivo di ricorso, ma solo come possibile questione di legittimità costituzionale della norma interna.

  • art. 606 c.p.p.

    elenca tassativamente i motivi di ricorso per cassazione; non comprende la denuncia diretta di violazione della Costituzione o della CEDU, né il vizio di motivazione su questioni di diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato per spiegare il rango convenzionale delle norme CEDU come fonti interposte.

  • sentenza Corte cost. n. 212 del 2025

    richiamata dal ricorrente; la Corte ne limita la portata al caso in cui le pregresse valutazioni del giudice cadano sulla medesima res iudicanda, evenienza esclusa nel processo in esame.

  • sentenza Corte cost. n. 283 del 2000

    richiamata come base del principio per cui l'incompatibilità presuppone la pregressa valutazione del medesimo fatto storico.

Massime di principio

  • Le cause di ricusazione e incompatibilità del giudice sono norme eccezionali e di stretta interpretazione; non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • Ai fini dell'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. rileva la previa valutazione giurisdizionale della medesima regiudicanda, cioè del medesimo fatto storico; la sola connessione probatoria o la trattazione di fatti analoghi in procedimenti diversi non è sufficiente.
  • La circostanza che un giudice abbia già esaminato, in altro processo, le posizioni di soggetti diversi o le stesse fonti di prova non integra di per sé pregiudizio per la terzietà, se manca l'identità del fatto oggetto di giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito dedurre direttamente la violazione della Costituzione o della CEDU, poiché tali fonti non costituiscono autonome ipotesi tipiche di ricorso ex art. 606 c.p.p.; esse possono semmai fondare una questione di legittimità costituzionale della norma interna.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento a questioni di diritto: la censura deve investire, se del caso, la violazione di legge, non la motivazione della soluzione giuridica adottata.
  • La sentenza della Corte costituzionale che amplia l'area dell'incompatibilità va letta in modo coerente con il requisito dell'identità della res iudicanda; in assenza di tale identità non sorge incompatibilità del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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