Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) nullità per omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione indagini e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (notificati allo studio del difensore anziché al domicilio eletto); 2) censura per uso, da parte della Corte d'appello, di dichiarazioni testimoniali (sommarie informazioni rese da Magno Benito) acquisite in corso d'udienza e non presenti nel fascicolo del pubblico ministero; 3) carenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati e il terzo fondato. In dettaglio: sul primo motivo, l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis è stata considerata nullità a regime intermedio ma sanata dalla scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato; la notificazione dell'avviso di udienza allo studio del difensore è stata qualificata come nullità intermedia rispetto alla quale la difesa non ha allegato il concreto pregiudizio, e dunque non ha diritto all'annullamento. Sul secondo motivo, l'acquisizione d'ufficio, in udienza, delle dichiarazioni di Magno Benito da parte della Corte d'appello è stata ritenuta legittima nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Il terzo motivo è invece fondato: la Corte territoriale non ha motivato in punto di esclusione o accoglimento della richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), violando il dovere di esaminare e spiegare i criteri prescritti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Murolo). Perciò la sentenza impugnata è annullata e rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma rilevante)
Richiamato come norma relativa alla continuazione/concorsualità dei reati: la Corte d'appello aveva applicato la norma nella conferma della condanna per l'episodio di cessione continuativa.
art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 4 e comma 5)
Comma 4 usato per inquadrare la cessione continuativa di stupefacenti. Il comma 5 (fattispecie di lieve entità) è centrale: la Corte di merito non ha motivato sulla riqualificazione secondo i criteri previsti, ragion per cui la Cassazione ha annullato per omessa valutazione e motivazione.
artt. 178 lett. c), 179 e 419 cod. proc. pen.
Richiamati come norme processuali in tema di impugnazioni e motivazione: i motivi di ricorso si svolgono in relazione a tali disposizioni procedurali.
Disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la mancata notifica all'imputato integra nullità a regime intermedio che, tuttavia, è sanata dalla scelta del rito abbreviato.
artt. 182 e ss. cod. proc. pen.
Regime delle nullità: la notificazione eseguita con forme diverse da quelle previste costituisce nullità generale a regime intermedio che richiede tempestiva deduzione e specifica allegazione del pregiudizio per essere ritenuta non sanata.
Richiamato per il principio che la scelta del rito abbreviato opera effetto sanante rispetto ad alcune nullità procedurali (giurisprudenza costante della Corte).
art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del rito abbreviato poteri di integrazione probatoria d'ufficio ove indispensabile: la Corte d'appello ha legittimamente acquisito le dichiarazioni testimoniali rese in udienza.
Richiamato come parametro comparativo per il potere di integrazione probatoria in altri riti, a supporto della legittimità dell'acquisizione d'ufficio nel rito abbreviato.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i criteri e l'obbligo del giudice di valutare e motivare analiticamente tutti gli indici rilevatori per la qualificazione della fattispecie come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; omessa applicazione o motivazione comporta vizio di motivazione.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) costituisce nullità a regime intermedio ma è generalmente sanata se l'imputato opta per il rito abbreviato: l'opzione per il rito speciale ha effetto sanante.
- La notificazione di atti al difensore anziché al domicilio eletto è nullità intermedia; per ottenere l'annullamento è necessario allegare e dimostrare il concreto pregiudizio per l'esercizio della difesa derivante dalla mancata conoscenza dell'atto.
- Nel rito abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova acquisendo dichiarazioni o documenti ritenuti indispensabili ai fini decisionali (art. 441, comma 5): l'acquisizione in udienza di sommarie informazioni testimoniali può essere legittima.
- La richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) impone al giudice di valutare e motivare espressamente tutti gli indici normativamente rilevanti; l'omessa motivazione su tale punto integra vizio che determina annullamento e rinvio.
- In sede di impugnazione è cruciale, quando si denuncia una nullità di notificazione o di altro atto, indicare specificamente il pregiudizio subito: censure generiche e non specificate sono spesso inammissibili.
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