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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) nullità per omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione indagini e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (notificati allo studio del difensore anziché al domicilio eletto); 2) censura per uso, da parte della Corte d'appello, di dichiarazioni testimoniali (sommarie informazioni rese da Magno Benito) acquisite in corso d'udienza e non presenti nel fascicolo del pubblico ministero; 3) carenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati e il terzo fondato. In dettaglio: sul primo motivo, l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis è stata considerata nullità a regime intermedio ma sanata dalla scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato; la notificazione dell'avviso di udienza allo studio del difensore è stata qualificata come nullità intermedia rispetto alla quale la difesa non ha allegato il concreto pregiudizio, e dunque non ha diritto all'annullamento. Sul secondo motivo, l'acquisizione d'ufficio, in udienza, delle dichiarazioni di Magno Benito da parte della Corte d'appello è stata ritenuta legittima nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Il terzo motivo è invece fondato: la Corte territoriale non ha motivato in punto di esclusione o accoglimento della richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), violando il dovere di esaminare e spiegare i criteri prescritti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Murolo). Perciò la sentenza impugnata è annullata e rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma rilevante)

    Richiamato come norma relativa alla continuazione/concorsualità dei reati: la Corte d'appello aveva applicato la norma nella conferma della condanna per l'episodio di cessione continuativa.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 4 e comma 5)

    Comma 4 usato per inquadrare la cessione continuativa di stupefacenti. Il comma 5 (fattispecie di lieve entità) è centrale: la Corte di merito non ha motivato sulla riqualificazione secondo i criteri previsti, ragion per cui la Cassazione ha annullato per omessa valutazione e motivazione.

  • artt. 178 lett. c), 179 e 419 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme processuali in tema di impugnazioni e motivazione: i motivi di ricorso si svolgono in relazione a tali disposizioni procedurali.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la mancata notifica all'imputato integra nullità a regime intermedio che, tuttavia, è sanata dalla scelta del rito abbreviato.

  • artt. 182 e ss. cod. proc. pen.

    Regime delle nullità: la notificazione eseguita con forme diverse da quelle previste costituisce nullità generale a regime intermedio che richiede tempestiva deduzione e specifica allegazione del pregiudizio per essere ritenuta non sanata.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la scelta del rito abbreviato opera effetto sanante rispetto ad alcune nullità procedurali (giurisprudenza costante della Corte).

  • art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice del rito abbreviato poteri di integrazione probatoria d'ufficio ove indispensabile: la Corte d'appello ha legittimamente acquisito le dichiarazioni testimoniali rese in udienza.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro comparativo per il potere di integrazione probatoria in altri riti, a supporto della legittimità dell'acquisizione d'ufficio nel rito abbreviato.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i criteri e l'obbligo del giudice di valutare e motivare analiticamente tutti gli indici rilevatori per la qualificazione della fattispecie come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; omessa applicazione o motivazione comporta vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) costituisce nullità a regime intermedio ma è generalmente sanata se l'imputato opta per il rito abbreviato: l'opzione per il rito speciale ha effetto sanante.
  • La notificazione di atti al difensore anziché al domicilio eletto è nullità intermedia; per ottenere l'annullamento è necessario allegare e dimostrare il concreto pregiudizio per l'esercizio della difesa derivante dalla mancata conoscenza dell'atto.
  • Nel rito abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova acquisendo dichiarazioni o documenti ritenuti indispensabili ai fini decisionali (art. 441, comma 5): l'acquisizione in udienza di sommarie informazioni testimoniali può essere legittima.
  • La richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) impone al giudice di valutare e motivare espressamente tutti gli indici normativamente rilevanti; l'omessa motivazione su tale punto integra vizio che determina annullamento e rinvio.
  • In sede di impugnazione è cruciale, quando si denuncia una nullità di notificazione o di altro atto, indicare specificamente il pregiudizio subito: censure generiche e non specificate sono spesso inammissibili.

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