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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07233/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utenti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni utenti del servizio idrico integrato e da un condominio per ottenere la ripetizione di quanto pagato, negli ultimi dieci anni, a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque reflue, assumendo che tale servizio non fosse stato in concreto svolto e che, quindi, la relativa voce non fosse dovuta. In primo grado il giudice aveva escluso la legittimazione passiva del precedente gestore e condannato il nuovo gestore alla restituzione; in appello il Tribunale ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del nuovo gestore, ha accolto l'appello incidentale degli utenti e condannato il precedente gestore alla restituzione ex art. 2033 c.c., oltre ad accogliere l'appello incidentale condizionato di quest'ultimo nei rapporti interni di manleva. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il gestore subentrato sia il precedente gestore, ciascuno con sei motivi, ma prima della trattazione entrambe le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e produce effetti anche senza accettazione delle controparti. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato in solido la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, compensando invece integralmente le spese tra le due ricorrenti. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale base della condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite per il servizio di depurazione non dovuto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato implicitamente nel ragionamento sul raddoppio del contributo unificato, escluso per l'estinzione da rinuncia

  • art. 390 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione è fondata sul principio della rinuncia al ricorso per cassazione quale atto non accettizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti processuali anche se non è accettata dalle controparti, con conseguente estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del rinunciante, anche in solido tra ricorrente principale e incidentale, salvo diversa regolazione interna tra loro.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la disciplina ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • La rinuncia ai ricorsi impedisce lo scrutinio dei motivi di impugnazione e determina la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, con decisione limitata agli effetti processuali conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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