Cassazione Civile, Ordinanza n. 07233/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni utenti del servizio idrico integrato e da un condominio per ottenere la ripetizione di quanto pagato, negli ultimi dieci anni, a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque reflue, assumendo che tale servizio non fosse stato in concreto svolto e che, quindi, la relativa voce non fosse dovuta. In primo grado il giudice aveva escluso la legittimazione passiva del precedente gestore e condannato il nuovo gestore alla restituzione; in appello il Tribunale ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del nuovo gestore, ha accolto l'appello incidentale degli utenti e condannato il precedente gestore alla restituzione ex art. 2033 c.c., oltre ad accogliere l'appello incidentale condizionato di quest'ultimo nei rapporti interni di manleva. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il gestore subentrato sia il precedente gestore, ciascuno con sei motivi, ma prima della trattazione entrambe le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e produce effetti anche senza accettazione delle controparti. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato in solido la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, compensando invece integralmente le spese tra le due ricorrenti. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato quale base della condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite per il servizio di depurazione non dovuto
indicato come base per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato implicitamente nel ragionamento sul raddoppio del contributo unificato, escluso per l'estinzione da rinuncia
non citato espressamente nel testo, ma la decisione è fondata sul principio della rinuncia al ricorso per cassazione quale atto non accettizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti processuali anche se non è accettata dalle controparti, con conseguente estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del rinunciante, anche in solido tra ricorrente principale e incidentale, salvo diversa regolazione interna tra loro.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la disciplina ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- La rinuncia ai ricorsi impedisce lo scrutinio dei motivi di impugnazione e determina la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, con decisione limitata agli effetti processuali conseguenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07155/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07156/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07157/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07158/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07159/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07161/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →