Cassazione Penale, Sentenza n. 38523/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione dell'art. 649 c.p.p. a causa di presunto bis in idem: la ricorrente ha dedotto che i fatti contestati nel procedimento n. 10712/2019 erano identici a quelli già oggetto del procedimento n. 10571/2016, che aveva decreto di citazione anteriore, e che quindi il giudice del secondo procedimento avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; ha inoltre sostenuto che la questione di diritto era deducibile in Cassazione senza necessità di accertamenti di fatto
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha esaminato i criteri di identità del fatto (condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona) e ha ricostruito che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; tuttavia la Corte ha affermato un principio di diritto secondo il quale una pronuncia precedente di 'non doversi procedere' emessa ai sensi dell'art. 649 c.p.p., anche se erronea, non rientra tra le ipotesi che legittimano un'ulteriore sentenza di non doversi procedere ai sensi dello stesso art. 649 nel secondo giudizio. Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso (con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio per l'applicazione del principio di diritto, secondo l'iter ordinario della Cassazione)
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Disciplina il divieto di procedere in caso di litispendenza e prevede che, se l'azione penale è stata esercitata in entrambi i procedimenti, per quello in cui l'esercizio sia stato successivo deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere. La Corte chiarisce che tra le pronunce che legittimano l'emissione di una sentenza di non doversi procedere non rientra il caso in cui il precedente giudizio sia stato già definito, anche se erroneamente, con una pronuncia a propria volta emessa ai sensi dell'art. 649
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al reato contestato (riferimento alla recidiva/antecedenti), utilizzata nel quadro della motivazione sulla determinazione della pena nel giudizio di merito
art. 624 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata per il furto (nell'ambito del capo di imputazione relativo all'appropriazione di energia elettrica)
art. 625 n.2 cod. pen.
Aggravante richiamata nell'imputazione originaria relativa al reato di furto mediante determinati mezzi o in particolari condizioni
Massime di principio
- L'identità del fatto ai fini dell'art. 649 c.p.p. va valutata sulla base degli elementi essenziali del reato (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a tempo, luogo e persona; non è sufficiente una mera somiglianza formale.
- Se l'azione penale è stata esercitata in due procedimenti sul medesimo fatto, la regola generale vuole che per quello in cui l'esercizio sia stato successivo si debba pronunciare sentenza di non doversi procedere; tuttavia occorre verificare la natura e la validità delle pronunce intervenute nel primo procedimento.
- Una sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 649 c.p.p. è idonea a eliminare la patologia della duplicazione dell'azione penale; se tale sentenza è già stata emessa, il secondo giudice non può legittimare una nuova pronuncia di improcedibilità basandosi sullo stesso art. 649 nei confronti dello stesso fatto.
- Se la pronuncia di improcedibilità del primo giudice è errata, l'organo che ritiene sussistere l'errore (di solito il Pubblico Ministero) deve impugnarla nei termini; l'eventuale mancata impugnazione rende irrevocabile la situazione processuale e incide sulle possibilità di azione nel secondo giudizio.
- La questione di diritto relativa al rispetto del divieto di bis in idem può essere proposta in Cassazione solo nella misura in cui la soluzione richiesta non comporti accertamenti di fatto; la valutazione della identità del fatto è invece questione in parte giuridica e in parte fattuale e va trattata con attenzione.
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