Cassazione Penale, Sentenza n. 47780/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per omissione della Corte di merito nell'enunciare e considerare i motivi di appello proposti dalla difesa (omessa indicazione del nome del difensore rispetto agli altri coimputati); 2) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 69 e 133 c.p., artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, considerato il breve periodo di amministrazione svolto dall'imputato e la presunta incertezza della condotta a lui attribuita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'omissione nella parte della sentenza dedicata alla sintesi dei motivi di appello fosse una irregolarità formale irrilevante, atteso che la Corte di merito aveva comunque esaminato e motivato le doglianze con specifico riferimento al ruolo di Recchia. La motivazione di merito ha richiamato che Recchia fu amministratore unico dall'ottobre 2007 al marzo 2008 e che, in quel periodo, risultarono emissioni di assegni per ingenti importi (es. complessivi di euro 380.000,00 su un conto, 550.000,00 su altro, 230.000,00 su altro) anche a favore dello stesso e del Consorzio di cui era amministratore, elementi idonei a dimostrare il depauperamento societario, aggravati dall'assenza delle scritture contabili. La Corte ha inoltre riconosciuto a Recchia un ruolo preminente e l'ingente passivo fallimentare, giustificando il diniego delle attenuanti in prevalenza e il mantenimento del trattamento sanzionatorio (pena nel minimo edittale). Per l'inammissibilità è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso facendo esplicito riferimento alla norma; la Corte non si è soffermata sul merito di questa eccezione ma ha accolto la richiesta di inammissibilità per manifesta infondatezza.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'esame dei motivi di ricorso ai termini indicati; il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto dedotto dal ricorrente.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata perché, sebbene vi fosse una omissione formale nella sintesi dei motivi, le questioni erano state comunque esaminate e motivate nella decisione di merito.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamati in relazione al secondo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio); la Corte ha ritenuto che la motivazione del merito fosse adeguata e che i fatti e il ruolo attribuito giustificassero la valutazione negativa delle attenuanti.
La Corte di merito ha applicato il criterio di equivalenza per la valutazione delle circostanze, ritenendo che il ruolo preminente e l'ingente passivo fallimentare giustificassero il giudizio di equivalenza e il mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti.
Riferito al trattamento sanzionatorio; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza alla luce del ruolo e delle circostanze del caso.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte ha applicato tale sanzione.
Massime di principio
- Un'omissione formale nella parte della sentenza che riassume i motivi di appello non comporta automaticamente l'annullamento se le doglianze sono state effettivamente esaminate e motivate nel corpo della decisione; la rilevanza dell'errore è valutata in relazione alla sua incidenza sul 'tessuto argomentativo' della pronuncia.
- Per ottenere accoglimento in cassazione per vizio di motivazione è necessario che il ricorso si confronti specificamente con i passaggi motivazionali decisivi: censure generiche o non parametrate alla motivazione di merito sono destinate a risultare inammissibili o infondate.
- Nelle vicende fallimentari, il ruolo funzionale dell'imputato (es. amministratore unico) e la prova di depauperamento (assegni, movimentazioni verso soggetti collegati, assenza di scritture contabili) possono giustificare il rigetto delle attenuanti generiche in prevalenza e un trattamento sanzionatorio più severo.
- Il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); va valutato il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Le doglianze sul computo della pena e sulle attenuanti devono essere corredate da argomentazioni puntuali e riferimenti chiari ai fatti e alla motivazione di merito per essere efficaci in sede di legittimità.
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