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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47780/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per omissione della Corte di merito nell'enunciare e considerare i motivi di appello proposti dalla difesa (omessa indicazione del nome del difensore rispetto agli altri coimputati); 2) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 69 e 133 c.p., artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, considerato il breve periodo di amministrazione svolto dall'imputato e la presunta incertezza della condotta a lui attribuita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'omissione nella parte della sentenza dedicata alla sintesi dei motivi di appello fosse una irregolarità formale irrilevante, atteso che la Corte di merito aveva comunque esaminato e motivato le doglianze con specifico riferimento al ruolo di Recchia. La motivazione di merito ha richiamato che Recchia fu amministratore unico dall'ottobre 2007 al marzo 2008 e che, in quel periodo, risultarono emissioni di assegni per ingenti importi (es. complessivi di euro 380.000,00 su un conto, 550.000,00 su altro, 230.000,00 su altro) anche a favore dello stesso e del Consorzio di cui era amministratore, elementi idonei a dimostrare il depauperamento societario, aggravati dall'assenza delle scritture contabili. La Corte ha inoltre riconosciuto a Recchia un ruolo preminente e l'ingente passivo fallimentare, giustificando il diniego delle attenuanti in prevalenza e il mantenimento del trattamento sanzionatorio (pena nel minimo edittale). Per l'inammissibilità è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020

    Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso facendo esplicito riferimento alla norma; la Corte non si è soffermata sul merito di questa eccezione ma ha accolto la richiesta di inammissibilità per manifesta infondatezza.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'esame dei motivi di ricorso ai termini indicati; il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto dedotto dal ricorrente.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata perché, sebbene vi fosse una omissione formale nella sintesi dei motivi, le questioni erano state comunque esaminate e motivate nella decisione di merito.

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamati in relazione al secondo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio); la Corte ha ritenuto che la motivazione del merito fosse adeguata e che i fatti e il ruolo attribuito giustificassero la valutazione negativa delle attenuanti.

  • art. 69 c.p.

    La Corte di merito ha applicato il criterio di equivalenza per la valutazione delle circostanze, ritenendo che il ruolo preminente e l'ingente passivo fallimentare giustificassero il giudizio di equivalenza e il mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    Riferito al trattamento sanzionatorio; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza alla luce del ruolo e delle circostanze del caso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte ha applicato tale sanzione.

Massime di principio

  • Un'omissione formale nella parte della sentenza che riassume i motivi di appello non comporta automaticamente l'annullamento se le doglianze sono state effettivamente esaminate e motivate nel corpo della decisione; la rilevanza dell'errore è valutata in relazione alla sua incidenza sul 'tessuto argomentativo' della pronuncia.
  • Per ottenere accoglimento in cassazione per vizio di motivazione è necessario che il ricorso si confronti specificamente con i passaggi motivazionali decisivi: censure generiche o non parametrate alla motivazione di merito sono destinate a risultare inammissibili o infondate.
  • Nelle vicende fallimentari, il ruolo funzionale dell'imputato (es. amministratore unico) e la prova di depauperamento (assegni, movimentazioni verso soggetti collegati, assenza di scritture contabili) possono giustificare il rigetto delle attenuanti generiche in prevalenza e un trattamento sanzionatorio più severo.
  • Il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); va valutato il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Le doglianze sul computo della pena e sulle attenuanti devono essere corredate da argomentazioni puntuali e riferimenti chiari ai fatti e alla motivazione di merito per essere efficaci in sede di legittimità.

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