Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/09/2020 n. 4251 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 25/2020 - Accertamento - Accertamento Induttivo - Condizioni di applicabilità - Individuazione - Legittimità e limiti di utilizzo delle c.d. presunzioni "supersemplici" - Inversione dell'onere della prova - Difformità dell'atto di accertamento rispetto a quanto riportato nel PVC - Possibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP contestando l'erroneità e la mancata motivazione dell'atto, la natura meramente induttiva dei ricavi accertati e il mancato rispetto delle risultanze del P.V.C. della Guardia di Finanza (che aveva quantificato ricavi omessi per €449.480 e IVA per €143.099). L'Agenzia aveva invece rideterminato i ricavi su base induttiva (prendendo come base il bilancio depositato alla CCIAA e applicando una redditività media del 17%) e recuperato importi superiori, ritenendo le scritture e le dichiarazioni inattendibili e omesse.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato integralmente il ricorso della curatela. Il tribunale ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato sulle "presunzioni supersemplici" ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973, ha confermato la possibilità di discostarsi dai risultati parziali del PVC quando le scritture sono inattendibili, ha operato la determinazione induttiva dei costi (incluso il costo del personale) in modo da tassare il reddito netto e ha condannato la società al rimborso delle spese del doppio grado (€12.000,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973 - art. 41

    In caso di omessa dichiarazione l'Ufficio determina il reddito sulla base dei dati raccolti, utilizzando qualsiasi elemento probatorio e potendo avvalersi anche di presunzioni 'supersemplici' (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973 - art. 38 comma 3

    Stabilisce i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni ordinarie; le 'presunzioni supersemplici' utilizzate in caso di omessa dichiarazione non devono rispettare tali requisiti.

  • D.P.R. n. 600/1973 - art. 39 comma 2 lett. d)

    art. 39, comma 2, lett. d)

    L'Ufficio aveva richiamato tale norma nella motivazione dell'atto; la CTR richiama però il principio consolidato secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, l'istituto applicabile è l'art. 41 e non l'art. 39, precisando la corretta disciplina del potere di accertamento induttivo.

  • Costituzione - art. 53

    Principio di capacità contributiva che impone che l'imposizione riguardi il reddito netto; quindi, anche in accertamenti induttivi si devono determinare i costi induttivamente per evitare di tassare il profitto lordo.

  • TUIR - art. 109

    L'art. 109 consente deduzioni solo per costi risultanti dal conto economico; tuttavia, in assenza di dichiarazioni e di scritture attendibili l'Amministrazione può determinare i costi in via induttiva, non potendo lasciare tassabile il lordo.

  • D.Lgs. n. 446/1997 - art. 11 co.1 lett. nn. 2 e 3

    art. 11, co.1, lett. nn.2 e 3

    Previsioni sulle deduzioni forfettarie per lavoro dipendente; la CTR ha ritenuto che, nella determinazione induttiva dei costi (incluso il costo del personale), tali deduzioni risultino comunque contemplate nella valutazione complessiva dei costi induttivi.

  • Cass. n. 14930/2017

    Giurisprudenza costante che conferma che in caso di omessa dichiarazione è applicabile l'art. 41 DPR 600/73 e che l'Amministrazione può utilizzare presunzioni 'supersemplici'.

  • Cass. n. 19191/2019

    Stabilisce che anche quando si ricorre ad accertamento induttivo puro con presunzioni supersemplici, l'amministrazione deve comunque determinare i costi relativi ai maggiori ricavi accertati per rispettare il principio di capacità contributiva.

  • Cass. n. 3567/2017 e Cass. n. 1506/2017

    Cass. 3567/2017; Cass. 1506/2017

    Giurisprudenza che sottolinea l'obbligo di non tassare il profitto lordo e la possibilità di determinare induttivamente i costi quando la documentazione contabile è non attendibile o incompleta.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Amministrazione può applicare l'art. 41 DPR 600/73 e utilizzare presunzioni 'supersemplici'; ciò determina l'inversione dell'onere della prova: grava sul contribuente dimostrare il contrario.
  • La presenza di un P.V.C. non vincola l'Ufficio: se il PVC è parziale o le scritture risultano inattendibili, l'Ufficio può discostarsi dalle risultanze del verbale e rideterminare i redditi su base induttiva, purché motivi compiutamente l'operato nell'avviso di accertamento.
  • Anche quando si usano presunzioni semplici l'Amministrazione deve comunque stimare i costi (anche induttivamente) per rispettare il principio di tassazione del reddito netto (art. 53 Cost.), evitando di tassare il profitto lordo.
  • L'avviso di accertamento è l'atto formale di riferimento fiscale: una chiara esposizione dei presupposti di fatto e di diritto nell'avviso è sufficiente a legittimare l'accertamento anche se differente dal PVC.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire documentazione contraria e dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore; l'assenza o l'inattendibilità dei documenti indebolisce la posizione del contribuente.
  • Nel predisporre la difesa in casi analoghi è cruciale produrre documentazione esaustiva e coerente (dichiarazioni integrative, registri, fatture mancanti) per contestare l'uso di presunzioni induttive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.