Sentenza del 24/09/2020 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Svizzera - Prova dell'imposizione fiscale estera - Sono sufficienti le attestazioni dell'autorità fiscale circa la residenza fiscale, la presentazione della dichiarazione dei redditi ed il pagamento effettivo delle imposte previste dalla legislazione di quel Paese - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa all'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera per redditi percepiti nel 2014: l'Agenzia contestava che il contribuente non avesse dimostrato la propria residenza fiscale in Svizzera e non avesse provato di aver subito imposizione fiscale in Svizzera sui redditi in contestazione, sostenendo inoltre che i suoi centri di interessi fossero in Italia (proprietà immobiliari, socio di società italiana, imbarcazione, legami familiari). Il contribuente ha prodotto attestazione di iscrizione AIRE, documenti che dimostrano che l'immobile italiano non costituiva la residenza abituale nel 2014, vari documenti (contratti di locazione, utenze, conto corrente, mutuo) e certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali svizzere che attestano la residenza fiscale e che i redditi in contestazione sono stati dichiarati e tassati in Svizzera.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto provata la residenza effettiva del contribuente in Svizzera nel 2014 e ha considerato valide le attestazioni e la certificazione specifica dell'autorità fiscale svizzera che dimostrano che i redditi oggetto di controversia sono stati dichiarati e tassati in Svizzera. Pertanto il contribuente ha diritto all'applicazione della Convenzione Italia-Svizzera e all'esclusiva imposizione in Svizzera su quei redditi. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di grado (euro 5.000,00 oltre accessori). Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'esonero dalla imposizione in Italia, siano valide le attestazioni rilasciate dall'autorità fiscale estera che provano la residenza fiscale e la specifica certificazione che i redditi in contestazione sono stati dichiarati e tassati nello Stato estero; tali certificazioni sono idonee a provare l'imposizione fiscale estera prevista dalla Convenzione.
Art. 96 c.p.c.
Il giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che non sussistessero elementi di mala fede o di manifestamente infondata pretesa processuale tali da giustificare una maggiorazione delle spese a titolo di sanzione.
Certificazioni e attestazioni rilasciate dall'autorità fiscale estera (autorità centrale e autorità fiscale locale svizzera)
La sentenza valorizza le certificazioni ufficiali dell'autorità fiscale estera (in particolare la certificazione locale che riguarda specificamente i redditi oggetto di controversia) come prova piena e sufficiente del pagamento delle imposte in Svizzera e della dichiarazione dei redditi in quel Paese.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della esenzione o del credito per doppia imposizione ai sensi di una Convenzione è sufficiente produrre attestazioni ufficiali rilasciate dall'autorità fiscale estera che provino la residenza fiscale e una certificazione specifica che i redditi in contestazione sono stati dichiarati e tassati nello Stato estero.
- La proprietà di immobili o altri beni in Italia e legami familiari in Italia non determinano di per sé la residenza fiscale in Italia se il contribuente dimostra elementi concreti che attestano il trasferimento del centro degli interessi (iscrizione AIRE, contratti di locazione, utenze, conti correnti, mutuo per abitazione estera, ecc.).
- La certificazione dell'autorità fiscale locale estera, quando riguarda specificamente i redditi oggetto di controversia, ha valore probatorio decisivo e può sostituire altre forme di documentazione non ufficiale.
- L'onere probatorio grava sul contribuente, ma può essere assolto mediante documentazione ufficiale rilasciata dall'autorità fiscale estera; le amministrazioni italiane non possono rifiutare automaticamente tali certificazioni in assenza di elementi concreti di falsità o insufficienza.
- La possibilità per il contribuente di accedere a strumenti alternativi di sgravio non può essere imposta dall'Amministrazione come condizione per il riconoscimento dei benefici del trattato: se il contribuente dimostra la tassazione estera prevista dal trattato, ha diritto all'applicazione del medesimo.
- L'eventuale richiesta di maggiorazione delle spese ex art. 96 c.p.c. richiede prova di comportamento processuale gravemente infondato o doloso da parte della parte soccombente; tale aggravio non è applicato automaticamente in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.
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