Sentenza del 24/09/2020 n. 20043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Diniego del rimborso IVA per il secondo trimestre 2007: l'Agenzia aveva ritenuto che, essendo la contribuente non residente, non risultasse la nomina di un rappresentante fiscale con atto a data certa e che quindi non potesse esercitare il diritto alla detrazione. La contribuente aveva proposto ricorso; la CTP di Ferrara lo aveva accolto e l'Agenzia aveva proposto appello. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo che la nomina del rappresentante fiscale ai sensi del DPR 633/1972 art.17 potesse avvenire anche mediante comunicazione all'ufficio ai sensi dell'art.35 (dichiarazione di inizio attività) e che l'incarico potesse considerarsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA ai sensi del DPR 441/1997 art.1, comma 4; l'Agenzia contestava la mancanza di una formale lettera di conferimento.
La decisione
Prima instance: ricorso della contribuente accolto dalla Commissione tributaria provinciale. Appello dell'Agenzia rigettato dalla Commissione tributaria regionale con motivazione favorevole alla contribuente (nomina del rappresentante fiscale valida tramite comunicazione/art.35 e richiesta partita IVA ai sensi del DPR 441/1997). Dinanzi alla Corte l'Agenzia ha depositato, il 13 novembre 2019, un atto di rinuncia al ricorso con l'assenso della controparte anche ai fini della compensazione delle spese. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17
La nomina del rappresentante fiscale per i non residenti può essere effettuata anche attraverso gli strumenti di comunicazione previsti dal decreto (come richiamato dalla CTR), non esclusivamente mediante una lettera formale separata.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 35
La comunicazione all'ufficio prevista dall'art.35 (dichiarazione di inizio attività) può costituire mezzo idoneo per la nomina del rappresentante fiscale ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso/detrazione IVA da parte dei non residenti.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, articolo 1, comma 4
L'incarico del rappresentante fiscale può ritenersi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, per cui la mancanza di una formale lettera separata non è necessariamente ostativa al riconoscimento del diritto.
Codice di procedura civile, articoli 390 e 391
La rinuncia del ricorrente, con l'assenso della controparte, determina l'estinzione del giudizio; gli artt. 390 e 391 c.p.c. regolano la rinuncia e le conseguenze processuali, consentendo altresì la compensazione delle spese se convenuto.
Massime di principio
- Per soggetti non residenti il conferimento dell'incarico al rappresentante fiscale può essere provato anche mediante comunicazioni formali all'ufficio (es. dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.35 DPR 633/1972), non solo tramite una lettera separata a data certa.
- La richiesta di attribuzione della partita IVA, secondo il DPR 441/1997, può fungere da atto idoneo a configurare il conferimento dell'incarico al rappresentante fiscale quando ciò risulti dalle modalità e dai contenuti della richiesta.
- La mancanza di una formale 'lettera di incarico' non invalida automaticamente il diritto al rimborso/detrazione IVA se esistono atti o comunicazioni ufficiali che dimostrino la volontà e l'effetto della nomina.
- Se l'amministrazione rinuncia al ricorso (con assenso della controparte), il giudizio si estingue ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c.; è prassi possibile concordare la compensazione delle spese di lite.
- In contenziosi di rimborso IVA è importante conservare e produrre ogni atto amministrativo (comunicazioni all'ufficio, istanze di attribuzione partita IVA, dichiarazioni di inizio attività) che possa dimostrare l'effettivo conferimento del mandato e la tempestiva nomina del rappresentante fiscale.
- Quando si impugna un provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione, la rinuncia dell'amministrazione mantiene la decisione di merito precedente non superata: l'interpretazione favorevole al contribuente resta operativa se non impugnata.
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