Sentenza del 24/09/2020 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tari - Zona dedicata a parcheggio interrato - Astratta idoneità alla produzione di rifiuti - Non sussiste - Esenzione da imposizione - Sussiste - Superficie coperta - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'invito al pagamento TARI 2017 relativo al supermercato e al parcheggio interrato gratuito (mq 8918: mq 4122 posti auto, mq 4796 viabilità interna). La ricorrente chiede esenzione per le aree adibite al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ai sensi del regolamento comunale (art.5/art.3 comma 3 lett. m)). Il Comune contesta la qualificazione dell'area come esente, sostenendo che si tratta di locale coperto e che i locali adibiti a parcheggio coperto possono produrre rifiuti (richiamando Cass. 11/04/2018 n. 8908). La questione centrale è se la superficie destinata a viabilità interna di parcheggio coperto sia assoggettabile a TARI.
La decisione
La CTP di Arezzo aveva ritenuto imponibili i mq 4122 destinati a posti auto (parcheggio riservato ai clienti) ed esente la superficie di viabilità interna (mq 4796). Il Comune ha fatto appello; la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello confermando l'esenzione per le superfici destinate esclusivamente al transito dei veicoli, ritenendo che tali superfici, anche se coperte, non sono caratterizzate da una apprezzabile idoneità alla produzione di rifiuti e quindi manchi il presupposto impositivo. Spese di giudizio a carico del Comune.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARI (art. 5 / art. 3 comma 3 lett. m)
esenzione per aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
La norma comunale esclude dall'imposizione le aree che non producono rifiuti, incluse quelle adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita; l'interpretazione del Collegio ritiene applicabile l'esenzione anche per la viabilità interna di parcheggi coperti se destinata esclusivamente al transito
Legge n. 147/2013 (criteri generali TARI)
La normativa statale pone come presupposto impositivo la disponibilità della superficie suscettibile di produzione di rifiuti; il Collegio richiede che sussista idoneità alla produzione di rifiuti per l'assoggettamento
Cassazione, 11 aprile 2018 n. 8908
La Corte suprema ha affermato che i locali adibiti a parcheggio coperto di centro commerciale, essendo frequentati da persone, possono essere considerati produttivi di rifiuti e quindi assoggettati a TARI salvo prova contraria; tuttavia il Collegio regionale, valorizzando la diversa funzione (viabilità/transito) ha ritenuto non producente rifiuti la sola viabilità interna
Massime di principio
- Per l'assoggettamento a TARI occorre che la superficie sia idonea alla produzione di rifiuti: superfici destinate esclusivamente al transito veicolare (viabilità interna) spesso non soddisfano questo requisito e possono risultare esenti.
- La copertura (parcheggio coperto vs area scoperta) non è di per sé determinante: conta la funzione della superficie (sosta effettiva vs semplice transito).
- Le aree effettivamente destinate alla sosta dei clienti sono più facilmente considerate produttive di rifiuti e quindi assoggettabili; le aree di viabilità interne, se esclusivamente di transito, tendono all'esenzione.
- Il Comune può far valere la presunzione di produttività dei rifiuti per locali frequentati (richiamando giurisprudenza). Il contribuente può però fornire prova contraria dimostrando l'assenza di idoneità alla produzione di rifiuti per specifiche superfici.
- Nella pratica è opportuno frazionare la superficie in categorie funzionali (posti auto vs viabilità) e documentare l'uso effettivo per ottenere una tassazione proporzionata.
- In caso di dubbio, valutare il testo del regolamento comunale e le esenzioni specifiche; la formulazione normativa locale e la prova sull'uso concreto sono decisive.
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