Sentenza del 24/09/2020 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
La disciplina dettata dall'art. 2 bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 in tema di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, si applica non solo alle insegne uniche, ma in via interpretativa anche in caso di pluralità di insegne - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione e interpretazione dell'art. 2-bis del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13 (conv. dalla legge n. 75/2002) in materia di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Fattispecie: la contribuente possedeva due insegne, una di superficie 8,00 mq e una targa illuminata di 3,50 mq; I. srl aveva notificato avviso di accertamento per €359,00 in relazione alla targa di 3,50 mq. Il contrasto verteva sul fatto se, in presenza di pluralità di insegne, l'esenzione per la superficie complessiva fino a 5 mq (comma 1) vada ripartita tra le insegne (salvo esenzione per la singola insegna minore) oppure debba operare un criterio di aggregazione che determina che, se la superficie complessiva delle insegne supera i 5 mq, l'imposta è dovuta sull'intera superficie.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello proposto da I. srl. Ha ritenuto corretta l'interpretazione per cui l'art. 2-bis va applicato aggregando le superfici delle insegne: se la superficie complessiva delle insegne è pari o inferiore a 5 mq tutte le insegne sono esenti (come se si trattasse di una insegna unica); se la superficie complessiva supera i 5 mq l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Pertanto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento è stato rigettato. Sono compensate integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio, inclusa la fase di cassazione.
Norme richiamate
art. 2-bis decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito dalla legge 3 aprile 2002, n. 75)
Comma 1: "Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ( ... ) non è dovuto per le insegne ( ... ), per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"; Comma 5: "Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie"; Comma 6: "In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1".
La Corte interpreta i commi con un criterio di aggregazione delle superfici: il richiamo del comma 6 al comma 1 va inteso nel senso che, quando le insegne complessivamente non superano i 5 mq, tutte quelle insegne sono esenti (equivalente a trattarle come una sola insegna); se invece la somma delle superfici supera i 5 mq si applica il comma 5 e l'imposta è dovuta sull'intera superficie. Si esclude quindi una lettura che consentirebbe di esentare singole insegne separandole artificiosamente e creare disparità o abusi.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ai sensi dell'art. 2-bis va considerata la superficie complessiva di tutte le insegne riferibili alla stessa attività/operatore: se la somma è <= 5 mq, tutte le insegne sono esenti; se la somma è > 5 mq, l'imposta è dovuta sull'intera superficie.
- Non è possibile ottenere l'esenzione limitandosi a considerare singolarmente insegne separate quando la loro aggregazione supera il limite di 5 mq: ciò sarebbe contrario all'interpretazione normativa e apre a possibili abusi.
- In situazioni simili occorre documentare chiaramente le superfici delle insegne e la loro pertinenza alla medesima attività (ubicazione, titolarità, funzione) perché la qualificazione come "pluralità di insegne" e la relativa aggregazione dipendono dal rapporto funzionale/aziendale tra i dispositivi pubblicitari.
- Se si ritiene che vi siano profili di illegittimità nell'accertamento (es. misurazione errata, errata qualificazione delle superfici o differente soggetto resistente), il contribuente può contestare l'avviso fornendo misurazioni, piante, fotografie e ogni elemento probatorio idoneo a dimostrare la diversa estensione o l'inesistenza dell'unitarietà tra le insegne.
- Per evitare contestazioni è opportuno che i soggetti privati che installano insegne verificino preventivamente la superficie complessiva esposta e considerino che il superamento anche di poco del limite di 5 mq comporta l'applicazione dell'imposta sull'intera superficie.
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