Sentenza del 24/09/2020 n. 580 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Destinatari legittimati ad un avviso di accertamento di rendita catastale - Adempimenti e prove a carico dell'Ufficio per l'attribuzione della rendita catastale - Immobili a destinazione ordinaria o a destinazione speciale o particolare: criteri diversi per l'attribuzione della rendita catastale - Criteri di attribuzione di rendita per le categorie catastali incluse nei gruppi D e E
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento che rettificava la rendita catastale di un'unità in categoria D/1 aumentando il valore attribuito a cabine, recinzioni e al terreno. La società ha contestato: 1) la mancata legittimazione dell'atto nei suoi confronti in quanto non proprietaria del suolo (proprietaria del suolo è la società Terna, mentre R. è semplice affittuaria); 2) l'assenza di una stima diretta effettiva e di qualsiasi indicazione dei criteri, dei prezzari o degli elementi tecnici utilizzati dall'Ufficio per giustificare le rettifiche; 3) la carenza motivazionale della relazione di stima e la violazione delle norme catastali e procedurali nell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società. Ha ritenuto che: 1) non può essere destinataria legittima dell'accertamento chi non è titolare di alcun diritto reale sull'immobile (la soggettività passiva catastale segue la titolarità del diritto reale di proprietà o altro diritto reale di godimento); 2) l'Ufficio non ha dimostrato di aver operato una stima diretta motivata e documentata (mancano criteri di valutazione, riferimenti a banche dati, prezzari o atti pubblici a fondamento delle rettifiche); 3) l'accertamento è quindi illegittimo e va annullato. Per la particolarità della fattispecie e l'assenza di consolidata giurisprudenza le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n.1142/1949
Art.30: la rendita per immobili a destinazione speciale o particolare si determina tramite stima diretta per ogni singola unità immobiliare; la CTR richiama la necessità di una stima motivata e documentata per i fabbricati dei gruppi D e E.
D.P.R. n.917/1986 (TUIR) art.34, c.1
Ribadisce la distinzione tra rendite di immobili ordinari (tariffe d'estimo) e rendite per immobili speciali/particolari, confermando la necessità della stima diretta per questi ultimi.
L. 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) art.1 co.21
"A decorrere dal 1/1/2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
Introduce un criterio negativo: nella stima diretta per i gruppi D ed E si valutano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi; sono invece esclusi macchinari ed impianti funzionali alla produzione, indipendentemente dalla loro fissità.
Codice Civile art.812 c.c.
Riferimento alla nozione civilistica di beni immobili: il legislatore fiscale non modifica la nozione civilistica ma può escludere specifiche componenti ai fini della stima catastale tributaria.
L. 27/7/2000 n.212 art.7, comma 1
Richiama obblighi di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo (richiamata dalla parte ricorrente per lamentare carenza motivazionale della relazione di stima).
L. 7/8/1990 n.241 art.3
Principio di trasparenza e obbligo di motivazione degli atti amministrativi; richiamato per sottolineare la carenza motivazionale dell'accertamento.
R.D.L. n.652/1939 artt.9-10 e Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio (DPR n.1142/1949 artt.27-30), D.M. n.701/1994, D.M. 20/1/1990
Quadro normativo catastale di riferimento richiamato dalle parti; la decisione sottolinea che le rettifiche devono rispettare le regole di formazione della rendita e la necessità di motivazione e prova.
Circolare Agenzia delle Entrate n.61/2012 e L.109/2014 art.1 c.244
Riferimenti amministrativi che trattano la stima diretta per immobili speciali/particolari; citati per spiegare che la stima deve essere puntuale e documentata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. n.9626/2012, ord.19814/2012, n.21532/2013, n.17335/2014, n.16887/2014)
Consolidato principio: quando l'Ufficio non accetta la rendita proposta dal contribuente deve specificare le ragioni e gli elementi di fatto che giustificano la rettifica, affinché il contribuente possa difendersi; l'Ufficio non può far valere in giudizio argomenti diversi da quelli indicati nell'atto di accertamento.
Massime di principio
- Legittimazione passiva: l'avviso di accertamento catastale deve essere notificato al soggetto titolare del diritto reale (proprietà o altro diritto reale) sull'immobile; la mera intestazione catastale non prevale sulla prova civile della titolarità.
- Per immobili dei gruppi D ed E la rendita si determina con stima diretta: si valutano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità/utilità; sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo.
- Obbligo motivazionale e probatorio dell'Ufficio: le rettifiche devono indicare i criteri di valutazione, i prezzari o banche dati e gli atti/contratti consultati; modifiche nei valori senza tali riferimenti sono illegittime.
- Distinzione tra immobili ordinari e speciali: per i beni ordinari la rendita deriva dall'applicazione delle tariffe d'estimo a categoria e classe; per quelli speciali occorre una valutazione caso per caso tramite stima diretta.
- Limiti dell'azione probatoria in giudizio: l'Ufficio deve esplicitare le ragioni già nell'atto; non può introdurre in giudizio motivazioni nuove non contenute nell'avviso, pena la nullità o l'annullamento dell'accertamento.
- Cosa fare in situazioni simili: verificare la titolarità reale prima di accettare l'avviso; richiedere all'Ufficio copia della relazione di stima e dei riferimenti (prezzari, atti di mercato) e contestarne l'insufficienza; produrre perizia tecnica comprovante i criteri di esclusione (es. scorporo dei macchinari) e la qualifica della titolarità del suolo.
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