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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19453/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico servizio)

La controversia

La lite nasce dal pagamento, da parte della società resistente, di un assegno di traenza dell'importo di euro 7.212,06 a soggetto diverso dal reale beneficiario. La società ricorrente, che aveva agito in primo grado per l'accertamento della responsabilità della resistente, sosteneva che l'operatore postale non avesse verificato con la dovuta diligenza la legittimazione del prenditore al momento della presentazione del titolo. In appello la resistente aveva ottenuto il ridimensionamento della propria responsabilità, con riconoscimento di un concorso di colpa della mittente per non avere spedito l'assegno con modalità più sicure. Con il ricorso per cassazione la compagnia deduceva: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e nullità della sentenza; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'appello della controparte sarebbe stato generico e meramente riproduttivo delle difese di primo grado; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. e di ulteriori norme, assumendo che la spedizione dell'assegno non avesse incidenza causale sull'abusivo incasso e che l'apertura del rapporto bancario a soggetto non identificato avesse interrotto il nesso causale, oltre a denunciare omesso esame del fatto decisivo costituito dall'apertura autonoma e precedente del rapporto bancario su cui il titolo era stato versato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'eventuale mancato esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello non integra omessa pronuncia, potendosi al più prospettare una erronea decisione implicita sull'ammissibilità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto puntuale dei motivi di appello contestati, in violazione dell'onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: ha richiamato il principio secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche intrasferibile, espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito e può giustificare un concorso di colpa del mittente nel caso di sottrazione e incasso indebito; ha inoltre osservato che la doglianza sul rapporto bancario non censurava un omesso esame, ma la valutazione del fatto in un senso diverso da quello auspicato dalla ricorrente, profilo non deducibile come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione o eccezione sia stata esaminata e decisa implicitamente dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione o pronuncia mancante non sussiste se la questione processuale è stata comunque risolta implicitamente.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche avverso la sentenza; la relativa violazione può essere dedotta in cassazione solo riportando puntualmente il contenuto dei motivi di gravame contestati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, indicando i fatti processuali e il contenuto degli atti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile può integrare un antecedente causale e fondare un concorso di colpa del mittente nella produzione del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera diversa valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • Cass. 7406/2014

    Richiamata per il principio dell'implicita decisione delle questioni processuali e dell'insussistenza dell'omessa pronuncia su eccezioni non espressamente esaminate.

  • Cass. 15858/2019

    Richiamata per distinguere l'omessa pronuncia dal diverso vizio di violazione di norme processuali sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • Cass., Sez. U., 9769/2020

    Richiamata per affermare che la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile può costituire concorso colposo del mittente.

  • Cass. 29495/2020

    Richiamata sul dovere di specificità del ricorso e sulla necessità di riportare il contenuto degli atti di appello contestati.

  • Cass. 22880/2017

    Richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • Cass. 86/2012

    Richiamata sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione.

  • Cass. 14929/2012

    Richiamata per il limite del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che non consente di censurare la diversa valutazione del fatto.

  • Cass. 23328/2012

    Richiamata per il medesimo principio sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • L'eccezione di inammissibilità dell'appello non dà luogo a omessa pronuncia se il giudice di secondo grado decide comunque il gravame nel merito, perché tale decisione implica un giudizio di ammissibilità.
  • La deduzione in cassazione della violazione dell'art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi di appello richiede la riproduzione, nel ricorso, del contenuto specifico dei motivi censurati, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, può integrare un comportamento colposo del mittente idoneo a concorrere causalmente nell'evento di pagamento indebito a terzi.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la contestazione della valutazione o dell'apprezzamento compiuti dal giudice di merito.
  • Quando il danno deriva da una pluralità di condotte, il concorso del fatto colposo del creditore può essere ravvisato se la condotta del danneggiato ha esposto volontariamente il rapporto a un rischio maggiore di quello consentito dalla comune prudenza.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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