Cassazione Civile, Ordinanza n. 02175/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La lite trae origine dalla domanda di una proprietaria di ottenere l'accertamento dell'indebita occupazione di un immobile sito in Bergeggi e la condanna al rilascio da parte di due figli. Il convenuto costituito ha sostenuto di avere abitato nell'immobile fin dal 1977 insieme alla famiglia e che, dopo il decesso della nonna originaria proprietaria, la madre gli avrebbe consentito verbalmente di continuare a occupare il bene, prima con il fratello e poi con la propria compagna, nell'ambito della sistemazione dei beni familiari. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il rapporto fosse un comodato "vita natural durante" e che per il rilascio fosse necessario provare un urgente e impreveduto bisogno della comodante ex art. 1809 c.c.; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ma qualificando il rapporto come comodato di immobile a destinazione familiare, con decorrenza dal 2003 e applicazione dell'art. 1809 c.c. Il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 1803 c.c. per assenza di consegna del bene e di detenzione qualificata esclusiva, contestando anche la datazione del comodato; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 1803 e 1809 c.c. per avere attribuito rilievo a una testimonianza ritenuta contrastante con querela e residenza della proprietaria; 3) violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. e 2697 c.c. per la capacità e attendibilità della teste e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'occupante; 4) violazione dell'art. 1809 c.c. per avere escluso la prova dell'urgente e impreveduto bisogno della comodante, che si sarebbe potuto desumere dall'età; 5) violazione degli artt. 115, 116 e 184 c.p.c. per il mancato espletamento di CTU sul corrispettivo dell'occupazione sine titulo; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, per mancata compensazione parziale in ragione dell'accoglimento di alcune doglianze in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva accertato un comodato sorto per concessione materna e quindi una consegna del bene anche solo animo; la pretesa fuga della proprietaria non era provata; il secondo perché mirava a rivalutare il compendio istruttorio; il terzo perché la parentela della teste con la convivente del comodatario non ne comporta incapacità o inattendibilità automatica, e l'attendibilità è valutazione di merito; il quarto per difetto di specificità, non avendo censurato l'affermazione secondo cui la mera età del comodante non integra di per sé urgente e impreveduto bisogno, e comunque per mancata confutazione della tardività della deduzione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito, perché la domanda di danni da occupazione illegittima cadeva una volta esclusa l'illegittimità dell'occupazione. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, poiché ai fini delle spese rileva l'esito complessivo della lite e la parte ricorrente era risultata integralmente soccombente. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il comodato è contratto reale, ma la consegna del bene può risultare anche da una consegna animo, quando il detentore muta titolo per effetto della concessione del comodante.
Nel comodato senza termine la restituzione prima del termine presuppone la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno del comodante; la sola età avanzata non basta a integrarlo.
Non consente di censurare in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio se non nei limiti propri del sindacato di legittimità.
La valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti rigorosi ammessi in cassazione.
L'onere della prova della situazione dedotta in giudizio segue le regole ordinarie; la ricorrente non ha dimostrato l'erronea ripartizione dell'onere probatorio.
La parentela del testimone con soggetti interessati non determina automaticamente incapacità a testimoniare né inattendibilità.
La doglianza sul mancato espletamento della CTU è rimasta assorbita e comunque non ha inciso sull'esito sulla legittimità dell'occupazione.
Le spese seguono l'esito complessivo della lite; la parte integralmente soccombente può essere condannata anche se alcune sue difese sono state considerate nel percorso motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non coglie e non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Nel giudizio di cassazione, una volta validamente instaurato, l'interruzione non opera per il sopravvenuto decesso della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira solo a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Il comodato può essere desunto anche da una consegna non materiale del bene, quando il detentore muti titolo per effetto della concessione del comodante e con il suo consenso.
- Nel comodato privo di termine, la restituzione anticipata richiede la prova di un urgente e impreveduto bisogno del comodante; la mera anzianità o il decorso del tempo non sono, di per sé, sufficienti.
- La parentela o vicinanza del testimone con una parte non comporta automaticamente incapacità ex art. 246 c.p.c. né inattendibilità, che restano da valutare caso per caso dal giudice di merito.
- Le censure in tema di valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione quando sollecitano una rivalutazione del materiale istruttorio, anziché denunciare un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali rileva l'esito complessivo della lite, non il parziale accoglimento di singole argomentazioni, se la parte risulta comunque integralmente soccombente sul piano sostanziale.
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