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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19686/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da due verbali per violazioni del codice della strada: il primo per superamento dei limiti di velocità e il secondo per omessa comunicazione dei dati del conducente necessari alla decurtazione dei punti patente. Il destinatario dei verbali propose opposizione davanti al Giudice di Pace contro il secondo verbale e contro il verbale presupposto, contestando la regolarità della notificazione effettuata all’estero. In appello dedusse, da un lato, la nullità della notifica secondo la disciplina italiana della spedizione postale e, dall’altro, la nullità della notifica del verbale presupposto in base alla Convenzione dell’Aja del 1965, richiamando anche la mancata osservanza delle forme previste per la notifica a destinatario residente in Svizzera. Il Tribunale dichiarò inammissibile l’appello principale per asserita proposizione di domanda nuova e accolse l’appello incidentale del Comune sulle spese. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciò: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la doglianza sulla Convenzione dell’Aja non fosse domanda nuova ma mera argomentazione giuridica a sostegno della nullità della notifica; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla notificazione postale all’estero, assumendo che il giudice di appello non avesse esaminato compiutamente la nullità del procedimento notificatorio del verbale presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, e da esaminare prioritariamente, il secondo motivo: per i verbali di contestazione notificati all’estero si applica l’art. 142 c.p.c. in combinato con l’art. 14, comma 4, l. 689/1981, ma tale disciplina è residuale rispetto alle convenzioni internazionali applicabili. Nel caso concreto, la Convenzione dell’Aja del 1965 non era applicabile perché riguardante atti giudiziari in materia civile e commerciale, mentre i verbali amministrativi di circolazione stradale ne restano estranei; neppure era applicabile la Convenzione di Strasburgo del 1977, poiché la Svizzera l’aveva ratificata solo successivamente ai fatti. In base alle linee guida ministeriali e alla legge consolare, la notificazione diretta per posta raccomandata risultava quindi consentita. Inoltre, la Corte ha osservato che il verbale presupposto era stato comunque impugnato tempestivamente, sicché, anche a voler ipotizzare un vizio della notifica, questo era sanato per raggiungimento dello scopo: la tempestiva opposizione ha realizzato la conoscenza legale dell’atto e ha fatto venir meno l’interesse a denunciare il vizio notificatorio. Conseguentemente il motivo di gravame è stato rigettato e il primo motivo è risultato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142 c.p.c.

    La notificazione al destinatario residente all’estero è disciplinata in via residuale da questa norma, applicabile solo quando sia impossibile utilizzare i modi previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge consolare.

  • art. 14, comma 4, l. 24 novembre 1981, n. 689

    Per i verbali amministrativi si rinvia alla disciplina della notificazione del codice di procedura civile.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte non affronta il merito della censura, poiché il motivo resta assorbito dopo il rigetto della doglianza sulla notifica.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione a mezzo posta, ma la Corte esclude che nel caso concreto fosse la disciplina decisiva.

  • art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notifica postale; la Corte ritiene invece applicabile la disciplina residuale della notifica all’estero e non ravvisa invalidità rilevante.

  • art. 201, comma 1, CdS

    360 giorni per i residenti all'estero

    È richiamato per affermare la tempestività dell’opposizione al verbale notificato all’estero.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza di rigetto del ricorso, vanno verificati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per calcolare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché il motivo è comunque infondato nel merito.

Massime di principio

  • Per i verbali amministrativi notificati a destinatario residente all’estero, la disciplina della notificazione va ricercata anzitutto nelle convenzioni internazionali applicabili; solo in difetto opera la disciplina residuale dell’art. 142 c.p.c. in combinato con la normativa di settore.
  • La Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 riguarda la notificazione all’estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale e non si estende ai verbali amministrativi di accertamento di violazioni stradali.
  • Quando la notificazione, anche se viziata, ha comunque consentito al destinatario una tempestiva opposizione, il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo e viene meno l’interesse a farlo valere.
  • In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio processuale consente alla Corte l’accesso diretto agli atti di causa per verificare la fondatezza della censura.
  • Una censura che assume la nullità della notifica deve confrontarsi con la finalità dell’atto e con la tempestività della reazione difensiva del destinatario; se tale finalità è raggiunta, il vizio notificatorio non comporta di regola l’accoglimento dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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