Cassazione Civile, Ordinanza n. 24522/2018 del 05/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un contribuente conveniva in giudizio una professionista per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un errore nella redazione dell’istanza di adesione al condono fiscale del 2002, errore che gli aveva impedito di fruire dei benefici previsti dalla L. n. 289/2002. Il cliente riferiva di aver ricevuto due avvisi di accertamento, per complessivi Euro 502.000, e di essere stato sottoposto a procedimento penale; chiedeva il ristoro, tra l’altro, di Euro 251.543,53 versati a seguito della conciliazione nel contenzioso tributario, delle spese penali e degli ulteriori pregiudizi. La professionista riconosceva l’errore, ma contestava il nesso causale, sostenendo che la conciliazione avesse interrotto tale nesso e che l’errore avrebbe potuto essere riconosciuto come meramente materiale nel giudizio tributario; chiedeva inoltre i propri compensi, quantificati in Euro 21.746,46, e la manleva della compagnia assicuratrice in forza di una polizza claims made. L’assicuratrice eccepiva l’inoperatività della garanzia, contestando che la prima richiesta risarcitoria fosse stata presentata durante il periodo assicurativo e deducendo che la professionista conoscesse il sinistro prima della stipulazione, con conseguente violazione dell’art. 1892 c.c. Il Tribunale di Trento condannava la professionista a pagare al cliente Euro 275.167,54, con parziale compensazione rispetto al credito per compensi, e poneva l’obbligo di manleva a carico dell’assicuratrice. La Corte d’appello di Trento, con sentenza 29 gennaio 2015, n. 30/2015, respingeva l’appello principale dell’assicuratrice e accoglieva l’appello incidentale della professionista. In Cassazione la compagnia articolava cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per l’accertamento della data della prima richiesta risarcitoria e della mancata conoscenza del sinistro da parte dell’assicurata prima della polizza; (2) omesso esame e violazione dell’art. 1892 c.c. per la dedotta reticenza dell’assicurata al momento della stipula; (3) violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. quanto al nesso causale e alla rilevanza della conciliazione tributaria; (4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sullo scoperto contrattuale del 10%, con minimo di Euro 520 e massimo di Euro 7.200; (5) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato. La professionista proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta la valutazione del nesso causale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale. I primi due motivi sono dichiarati inammissibili perché, pur prospettando violazioni di legge, sollecitano in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie circa la data della prima richiesta e la conoscenza del sinistro; la censura di omesso esame è inoltre preclusa dalla doppia conforme. Il terzo motivo è infondato: la scelta del danneggiato di conciliare la controversia tributaria non interrompe il nesso causale, poiché la condotta di contenimento del danno non può estendersi ad attività anche solo gravose, quale l’ulteriore coltivazione di un giudizio. Il quarto motivo è infondato: non sussiste omessa pronuncia, poiché la Corte d’appello aveva affermato che la copertura assicurativa operava nei limiti contrattuali, inclusi quelli eventualmente previsti. Il quinto motivo è inammissibile, poiché la statuizione sull’ulteriore contributo unificato è un atto dovuto privo di contenuto decisorio autonomamente impugnabile. Il ricorso incidentale condizionato della professionista è assorbito. La compagnia è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità a ciascuno dei due controricorrenti, liquidate in Euro 6.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è inoltre tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
la violazione dell’art. 2697 c.c. risulta “configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma”
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre solo se il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella individuata dalla legge; non si configura per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.
per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravita, precisione e concordanza
Il ragionamento presuntivo è legittimo se gli indizi, valutati secondo probabilità e id quod plerumque accidit, permettono di desumere il fatto ignoto e soddisfano gravità, precisione e concordanza; non è richiesta una necessità assoluta.
l’esito della declaratoria di inammissibilità dei due motivi qui in esame non potrebbe escludersi sul rilievo che, all’apparenza, essi deducono violazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova e di presunzioni), nonchè – mercè le prime – dell’art. 1892 c.c.
La Corte non enuncia una regola sostanziale autonoma sull’art. 1892 c.c.; dichiara inammissibile la censura che, invocando tale disposizione e le regole probatorie, mira in concreto a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il “discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”
Il motivo per violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta o la falsa sussunzione; non consente di sindacare la ricostruzione della fattispecie concreta fondata sulla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio)”
Il vizio consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non il cattivo apprezzamento delle prove o la richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la sentenza impugnata – in relazione all’accoglimento della domanda di manleva, proposta dalla I. verso l’odierna ricorrente si presenta come “doppia conforme”, donde l’operatività del divieto ex art. 348-ter, u.c., medesimo codice di rito civile, essendo stata la notificazione dell’atto di appello richiesta in data successiva all’11 settembre 2012
In presenza di una doppia conforme, opera il divieto di dedurre il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando ricorrono i presupposti temporali indicati dalla disposizione.
sebbene il danneggiato sia tenuto anche ad una condotta “positiva” diretta a limitare (o escludere) le conseguenze dannose dell’altrui inadempimento, siffatto contegno – dovendo essere valutato alla stregua dell’art. 1375 c.c., e quindi del principio dell’apprezzabile sacrificio” – non può includere attività che siano anche solo semplicemente “gravose”
Il dovere di cooperare per limitare il danno va valutato secondo buona fede e non impone al danneggiato attività gravose, anche se astrattamente idonee a neutralizzare le conseguenze dell’inadempimento.
sebbene il danneggiato sia tenuto anche ad una condotta “positiva” diretta a limitare (o escludere) le conseguenze dannose dell’altrui inadempimento, siffatto contegno – dovendo essere valutato alla stregua dell’art. 1375 c.c., e quindi del principio dell’apprezzabile sacrificio” – non può includere attività che siano anche solo semplicemente “gravose”
La cooperazione del danneggiato nella limitazione del pregiudizio non implica l’obbligo di intraprendere iniziative giudiziarie o altre attività anche solo gravose; la mancata adozione di tali iniziative non interrompe, per ciò solo, il nesso causale né comporta una riduzione del risarcimento.
l’omissione di pronuncia è ipotizzabile solo “ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto”
L’omessa pronuncia ricorre soltanto quando manca qualsiasi statuizione su una domanda o eccezione; non sussiste se la decisione contiene una risposta, anche sintetica, al punto controverso.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è “inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, in quanto tale rilevamento, essendo un atto dovuto collegato al fatto oggettivo delle definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, non ha un contenuto decisorio suscettibile di impugnazione”
La statuizione che dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato costituisce rilevazione dovuta e non ha contenuto decisorio autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell’onere della prova è fondata solo quando il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; contestare l’apprezzamento delle prove non consente di trasformare la censura in un errore ex art. 2697 c.c.
- Il sindacato sulla violazione di legge non permette alla Cassazione di rivalutare le risultanze istruttorie: va distinta l’erronea individuazione o interpretazione della norma dalla contestazione della ricostruzione del fatto concreto.
- La prova presuntiva non richiede che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile del fatto noto; è sufficiente un’inferenza probabilistica dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre non hanno valore le presunzioni fondate su dati meramente ipotetici.
- Il danneggiato deve adottare condotte ragionevoli per limitare le conseguenze dell’inadempimento, ma non è tenuto a intraprendere attività anche solo gravose, come la prosecuzione di un giudizio; la scelta di non sostenerle non interrompe per ciò solo il nesso causale.
- L’omessa pronuncia sussiste solo in assenza di qualsiasi statuizione su una domanda o eccezione; una risposta sintetica sul punto esclude il vizio, anche se non affronta analiticamente ogni argomento della parte.
- La statuizione sull’ulteriore contributo unificato è un atto dovuto collegato all’esito sfavorevole dell’impugnazione e non è autonomamente impugnabile.
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