Cassazione Civile, Ordinanza n. 24372/2018 del 04/10/2018
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IVA e altri tributi per il 2009; la Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza depositata il 29 novembre 2016, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché l’Agenzia non aveva depositato, al momento della costituzione in secondo grado, la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente il gravame. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione o falsa applicazione di plurime disposizioni processuali, ha contestato che la mancata produzione contestuale della ricevuta di spedizione determinasse l’inammissibilità. Il secondo motivo è stato assorbito e il suo contenuto non è specificato nell’ordinanza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che il termine per appellare scadeva il 25 maggio 2015, poiché la sentenza di primo grado era stata consegnata direttamente all’Agenzia il 26 marzo 2015. Dall’avviso di ricevimento dell’appello risultava, con asseverazione dell’ufficio postale mediante timbro, che il plico era stato ricevuto il 21 maggio 2015, dunque entro il termine d’impugnazione; la distinta delle raccomandate recava anch’essa timbro postale. L’Agenzia si era costituita il 17 giugno 2015, depositando gli avvisi di ricevimento e la distinta, e la costituzione era tempestiva, essendo il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario. La dichiarazione d’inammissibilità pronunciata dalla CTR era quindi contrastante con tali principi. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso, contestualmente alla costituzione in secondo grado.
La disposizione individua il vizio denunciato in cassazione: la violazione o falsa applicazione di norme processuali che avrebbe condotto alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’impugnazione è notificata direttamente tramite il servizio postale universale, il deposito dell’avviso di ricevimento anziché della ricevuta di spedizione non determina l’inammissibilità se l’avviso reca la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, idonei ad assolvere la stessa funzione probatoria della ricevuta.
- Se la data di spedizione sull’avviso di ricevimento è riportata soltanto con scrittura manuale o dattilografica, la carenza probatoria può essere superata, ai fini della tempestività dell’impugnazione, quando l’agente postale certifica che il plico è stato ricevuto entro il termine di decadenza per impugnare.
- Nel processo tributario, per chi notifica l’impugnazione direttamente a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento legalmente equipollente, e non dalla data di spedizione.
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