Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24654/2018 del 08/10/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva acquistato un immobile il 31 marzo 2011 e aveva contestato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva dichiarato la decadenza dall’agevolazione prima casa ai fini IVA, ritenendo l’immobile di lusso. La Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 23 maggio 2016, aveva accolto l’appello, applicando il criterio introdotto dal D.Lgs. n. 175/2014 e rilevando che l’immobile era accatastato in categoria A/7, non compresa tra le categorie A/1, A/8 e A/9 escluse dall’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014: la disposizione sopravvenuta non sarebbe stata applicabile a un atto negoziale concluso prima della sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ribadito che il criterio catastale introdotto dalla disciplina sopravvenuta non si applica agli atti negoziali anteriori alla sua entrata in vigore e che l’innovazione legislativa, per quanto qui rileva, opera dal 1° gennaio 2014. Poiché l’acquisto risaliva al 31 marzo 2011, la CTR ha errato applicando la nuova disciplina. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e valutare il regime sanzionatorio applicabile, questione non specificamente esaminata in appello.

Norme richiamate

  • art. 33 D.Lgs. n. 175/2014

    Ed invero, questa Corte ha ritenuto che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, in vigore dal 13.12.2014, pur riferendosi all’allineamento della disciplina agevolata sulla prima casa in materia di IVA a quella dell’imposta di registro, non può trovare applicazione quanto alla debenza del tributo con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione anzidetta, avendo l’innovazione legislativa efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2014-cfr. D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

    La disciplina introdotta dall’art. 33, efficace dal 13 dicembre 2014, non può essere applicata retroattivamente agli atti negoziali anteriori alla sua entrata in vigore; il nuovo criterio rileva secondo la decorrenza stabilita dalla normativa richiamata, dal 1° gennaio 2014.

  • art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 23/2011

    Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

    La disposizione fissa al 1° gennaio 2014 la decorrenza delle modifiche considerate dalla Corte; di conseguenza il criterio catastale non governa un acquisto concluso nel 2011.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    La Corte visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

    La Corte ha deciso il ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento richiamato e, accolto il ricorso, ha cassato con rinvio.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che modifica i requisiti oggettivi per l’agevolazione prima casa non si applica agli atti negoziali anteriori alla sua entrata in vigore; per individuare il regime applicabile occorre rispettare la decorrenza stabilita dalla legge.
  • Quando la normativa sopravvenuta collega l’agevolazione prima casa alla categoria catastale, tale criterio non può essere utilizzato per valutare un acquisto anteriore alla decorrenza della modifica legislativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.