Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2018 del 27/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2006, emesso per il pagamento delle spese di completa sostituzione dell’impianto di ascensore condominiale. Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza n. 321/2008, aveva accolto l’opposizione; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1558/2017 depositata l’8 marzo 2017, ha accolto l’appello del condominio e rigettato l’opposizione. Il condomino, proprietario di locali terranei con unico accesso dalla strada, ha articolato quattro motivi: ha dedotto la violazione dell’art. 1137 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che nell’opposizione non aveva fatto valere la nullità della delibera, ma il contrasto del riparto con il regolamento; ha contestato, sotto il profilo degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., l’interpretazione del regolamento, negando che esso prevedesse in modo espresso e inequivoco l’obbligo dei proprietari dei locali con accesso dalla strada e rilevando che il regolamento non era allegato né menzionato nel suo atto di acquisto; ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 1123 e 1124 c.c. e dell’art. 8 del regolamento, nonché degli artt. 1117 c.c. e 2 del regolamento. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando profili di inammissibilità e comunque la loro infondatezza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile, e che l’interpretazione del regolamento condominiale non è censurabile come violazione di norme di diritto ai sensi del n. 3, salvo inosservanza dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali nei limiti consentiti. Ha ribadito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali non possono essere dedotti vizi di annullabilità della delibera di riparto, mentre possono essere fatti valere i vizi di nullità; è nulla la deliberazione maggioritaria che deroghi ai criteri legali di ripartizione, in assenza di una convenzione unanime. Nel caso concreto, tuttavia, l’obbligo del condomino di partecipare alle spese di manutenzione straordinaria e sostituzione dell’ascensore discendeva dalla disciplina legale: l’ascensore esistente è parte comune anche per i proprietari di locali terranei con accesso dalla strada, in quanto utile, almeno potenzialmente, alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. La Corte d’Appello aveva inoltre escluso, con interpretazione ritenuta plausibile, che il regolamento contenesse una deroga convenzionale espressa ai criteri legali. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al condominio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti
Il motivo di ricorso per cassazione previsto dal n. 5 consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la contraddittorietà della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno natura regolamentare, organizzativa o contrattuale, sicchè l’interpretazione o l’applicazione di esse fatta dal giudice del merito non può essere denunciata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come se si trattasse di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per tali intendendosi soltanto quelle risultanti dal sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico.
Le clausole del regolamento condominiale non sono norme di diritto ai fini del n. 3; la loro interpretazione può essere censurata in cassazione per inosservanza dei canoni ermeneutici o per i vizi motivazionali ammissibili.
art. 1137 c.c.
Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la delibera di approvazione della spesa e del riparto resta titolo del credito; l’opposizione può essere accolta quando la delibera abbia perso efficacia per sospensione o per successivo annullamento.
artt. 1123 e ss. c.c.
una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dagli artt. 1123 c.c. e ss., va certamente ritenuta nulla, a differenza di quanto argomenta la Corte d’Appello in motivazione, occorrendo a tal fine una convenzione approvata all’unanimità, che sia espressione dell’autonomia contrattuale
La maggioranza assembleare non può derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali; per introdurre una deroga occorre una convenzione approvata da tutti i condomini.
art. 1124 c.c.
a differenza dell’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 c.c.
Le spese per manutenzione e ricostruzione di un ascensore già esistente seguono il criterio dell’art. 1124 c.c., diversamente dalle spese di installazione ex novo, ripartite secondo l’art. 1123 c.c.
art. 1117 c.c.
Stante l’identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex art. 1124 c.c. e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune
L’ascensore esistente è parte comune anche rispetto ai proprietari di locali terranei con accesso dalla strada, poiché può servire alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.
art. 1118 c.c.
con conseguente obbligo gravante altresì su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne
Anche i proprietari di locali terranei con accesso dalla strada devono concorrere, in assenza di titolo contrario, alle spese straordinarie e di sostituzione dell’ascensore, in proporzione all’utilità potenziale che ne ricavano.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condomino non può far valere vizi di annullabilità della delibera di approvazione della spesa e del riparto; può invece dedurre la nullità, poiché la validità della deliberazione costituisce elemento della domanda e il vizio di nullità resta sottratto al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.
- Una deliberazione approvata a maggioranza che deroghi ai criteri legali di ripartizione delle spese per la manutenzione delle parti comuni è nulla; la deroga richiede una convenzione unanime, contenuta nel regolamento contrattuale o in una deliberazione approvata da tutti i condomini.
- Le spese di manutenzione e ricostruzione di un ascensore già esistente sono ripartite secondo l’art. 1124 c.c.; quelle per l’installazione ex novo seguono invece il criterio dell’art. 1123 c.c.
- L’ascensore già esistente è parte comune anche per i proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, perché può essere utile alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. In assenza di un titolo contrario, tali proprietari concorrono alle spese di manutenzione straordinaria e sostituzione in proporzione all’utilità potenziale ricavabile.
- L’interpretazione o l’applicazione del regolamento condominiale non è censurabile in cassazione come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la censura deve attenere all’inosservanza dei canoni ermeneutici o ai vizi motivazionali consentiti.
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