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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23635/2018 del 28/09/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi)

La controversia

A seguito della successione di una donna, apertasi in data non indicata, i suoi tre figli e una nipote ex filio risultavano chiamati per legge. Nel 1988 tre coeredi convenivano in giudizio la quarta per ottenere la divisione dell’asse ereditario e il pagamento dei frutti relativi a un appartamento da lei goduto in via esclusiva. La convenuta chiedeva in via riconvenzionale anche la divisione dell’eredità del padre, apertasi nel 1975. Le masse comprendevano tre appartamenti appartenenti per quote ai due genitori e, nella sola successione materna, un vigneto e due terreni. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 5 gennaio 2006, approvava un progetto divisionale articolato in quattro lotti, disponeva l’assegnazione mediante sorteggio e condannava la convenuta al pagamento dei frutti. La Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva del 6 febbraio 2013 e definitiva del 21 ottobre 2013, dichiarava illegittimo il progetto originario perché non assicurava a ciascun condividente una porzione di entrambe le masse; approvava un nuovo progetto, assegnava all’appellante l’appartamento da lei abitato, disponeva il sorteggio per gli altri lotti e la vendita all’incanto del terreno residuo, confermando la condanna ai frutti. I tre coeredi hanno proposto ricorso principale con due motivi: violazione degli artt. 718, 720 e 727 c.c., e vizio di motivazione, sostenendo che il cespite immobiliare non fosse comodamente divisibile e che il frazionamento comportasse un pregiudizio economico, e censurando il progetto che non attribuiva loro l’intero cespite. La coerede ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 723 e 1102 c.c. e omesso esame di fatti decisivi: contestava la condanna al valore locativo, deducendo che il suo godimento esclusivo di un immobile era compensato dal godimento di altri beni da parte degli altri coeredi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale perché, secondo la formulazione applicabile dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato è limitato alle anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, non alla sua adeguatezza. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla divisione perché non coglieva la ragione della decisione: trattandosi di divisione di masse ereditarie derivanti da titoli diversi, ciascun coerede ha diritto a una quota di ciascuna massa, salvo accordo contrario, e non è consentito confondere le masse. Ha invece accolto il ricorso incidentale e cassato il capo relativo alla condanna ai frutti. In presenza di più beni in comproprietà, l’uso esclusivo di un bene da parte di un coerede, mentre gli altri beni restano nella disponibilità degli altri, consente di presumere il tacito consenso al godimento esclusivo dei diversi cespiti nei limiti dell’art. 1102 c.c.; per ottenere i frutti occorre accertare che gli altri coeredi abbiano manifestato la volontà di usare direttamente l’appartamento e che tale uso sia stato loro impedito. Spetta ai coeredi provare l’opposizione e la relativa data, dalla quale decorre il diritto all’indennità. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 718 c.c.

    Secondo la Corte territoriale, infatti, l’originario progetto, fatto proprio dal giudice di prime cure, risultava lesivo del diritto, spettante ad ogni condividente, di ottenere una porzione delle due masse oggetto di divisione (nel caso di specie l’asse paterno).

    La decisione applica le regole sulla divisione ereditaria nel senso che il progetto deve assicurare ai condividenti una porzione di ciascuna massa ereditaria formata in base a un distinto titolo, salvo accordo contrario.

  • art. 720 c.c.

    Del pari inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura fondata sull’art. 720 c.c.; ha dichiarato inammissibile il motivo perché rivolto contro una ragione della decisione non corrispondente a quella effettivamente adottata.

  • art. 727 c.c.

    Del pari inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura fondata sull’art. 727 c.c.; ha dichiarato inammissibile il motivo perché non coglieva la ratio della pronuncia impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione soltanto quando ricorre un’anomalia che incide sull’esistenza della motivazione, nei limiti descritti dalla Corte; non è sufficiente contestarne l’adeguatezza.

  • art. 723 c.c.

    Ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei frutti, va dunque accertata l’opposizione, da parte dei coeredii al godimento esclusivo dell’appartamento da parte della R., con onere della prova a carico dei coeredi medesimi,e la data di tale opposizione, da cui decorre il diritto all’indennità di occupazione in loro favore.

    La domanda di attribuzione dei frutti per il godimento esclusivo di un bene comune richiede l’accertamento dell’opposizione degli altri coeredi e della data in cui essa è stata manifestata; la prova compete a chi domanda i frutti.

  • art. 1102 c.c.

    In particolare, in presenza di una pluralità di beni in comproprietà, laddove uno dei comproprietari abbia il godimento esclusivo di uno solo cespite, lasciando gli altri nella disponibilità degli altri comproprietari, deve presumersi un tacito consenso al rispettivo godimento esclusivo dei diversi beni ai sensi e con i limiti dell’art. 1102 c.c., a nulla rilevando l’effettivo uso che degli altri beni sia stato fatto dagli altri comproprietari; in tal caso deve dunque porsi a carico degli altri coeredi l’onere di provare la loro opposizione al godimento comune del bene, facente parte di una più ampia massa, posseduto da uno di essi in via esclusiva.

    Quando, tra più beni comuni, ciascun comproprietario gode esclusivamente di un cespite lasciando gli altri nella disponibilità degli altri, si presume il consenso tacito a tali modalità di godimento, nei limiti dell’art. 1102 c.c. Chi reclama i frutti deve provare di essersi opposto al godimento esclusivo del bene e indicare quando l’opposizione è intervenuta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Per il rigetto del ricorso principale sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una divisione comprende masse ereditarie provenienti da titoli successori diversi, le masse non possono essere confuse: ciascun coerede ha diritto a ricevere una porzione di ciascuna di esse, salvo accordo contrario, che, se relativo a beni immobili, deve risultare da atto scritto ad substantiam.
  • Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla decisione, il vizio di motivazione è denunciabile solo se integra un’anomalia costituzionalmente rilevante attinente all’esistenza della motivazione; non è sindacabile la mera inadeguatezza della motivazione.
  • Quando più beni sono in comproprietà e un partecipante gode esclusivamente di uno di essi mentre gli altri restano nella disponibilità degli altri comproprietari, si presume il tacito consenso a modalità corrispondenti di godimento esclusivo dei diversi beni, nei limiti dell’art. 1102 c.c., indipendentemente dall’effettivo uso che gli altri abbiano fatto dei beni disponibili.
  • Per ottenere i frutti o l’indennità per l’uso esclusivo di un bene comune, gli altri comproprietari devono provare di avere manifestato la volontà di utilizzare direttamente quel bene e che tale utilizzo non sia stato consentito; il diritto decorre dalla data dell’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaComunioneImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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