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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28455/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo passivo di un conto corrente e di un conto anticipi, azionato anche nei confronti di alcuni fideiussori. Gli ingiunti avevano proposto opposizione deducendo varie nullità del rapporto, tra cui l’illegittima capitalizzazione degli interessi e l’usurarietà. In primo grado l’opposizione era stata solo parzialmente accolta. In appello, i fideiussori avevano chiesto di dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate nel 2005, assumendo che esse riproducessero lo schema ABI oggetto del provvedimento dell’Autorità Garante del 20 aprile 2005, ritenuto restrittivo della concorrenza e quindi nullo ex art. 2 l. n. 287/1990. La Corte d’appello aveva respinto il gravame per difetto di prova, rilevando che gli appellanti non avevano prodotto tempestivamente la documentazione necessaria e che la richiesta di esibizione e la successiva produzione dello schema ABI erano tardive, in violazione delle preclusioni dell’art. 345, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., sostenendo che la prova della nullità contrattuale sarebbe sempre producibile e che lo schema ABI, essendo espressione di provvedimenti di autorità indipendenti, sarebbe conoscibile dal giudice senza allegazione di parte; 2) violazione di norme di legge per mancata applicazione dei regolamenti dell’AGCOM, che avrebbero dovuto condurre alla nullità delle fideiussioni; 3) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, assumendo la nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che i motivi fossero carenti di autosufficienza perché non riportavano il contenuto delle clausole delle fideiussioni asseritamente nulle, impedendo il controllo di legittimità; dall’altro, che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova e sulla tardività della produzione documentale in appello. La Corte ha ribadito che la nullità dell’intero contratto può essere dichiarata solo se sia provato che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle, prova che nel caso concreto non era stata offerta né allegata. Ha inoltre osservato che, in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI, la possibile nullità riguarda le singole clausole e che la relativa deduzione presuppone rituale allegazione e prova dei fatti costitutivi, non potendo essere superate le preclusioni probatorie di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.c.

    sospendere la provvisoria esecuzione

    richiamato solo nel racconto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    preclusione dettata dalla richiamata disposizione

    in appello non possono essere utilmente introdotti tardivamente documenti posti a fondamento della dedotta nullità, se la produzione è preclusa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l’indicazione e riproduzione degli elementi necessari al controllo di autosufficienza, inclusi gli atti e le clausole rilevanti.

  • art. 360 bis c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con una decisione conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità delle fideiussioni per contrasto con norme imperative.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per affermare la nullità totale del contratto; la Corte precisa però che, in tesi, la nullità colpisce al più le singole clausole, salvo prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    norma invocata quale base della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI restrittivo della concorrenza.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    la Corte richiama il principio secondo cui l’eventuale nullità per intesa anticoncorrenziale può riguardare le clausole conformi allo schema illecito, non automaticamente l’intero contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato in relazione al requisito di autosufficienza del ricorso, per garantire il controllo della Corte nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica riproduzione delle clausole o degli atti necessari a verificare la fondatezza della censura, poiché il controllo di legittimità non può svolgersi su allegazioni generiche.
  • La nullità di singole clausole fideiussorie eventualmente conformi a uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto; per giungere a tale esito occorre provare che il negozio non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.
  • Le deduzioni in tema di nullità contrattuale devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il rigetto è fondato sul difetto di prova o sulla tardività della produzione documentale, le censure che prescindono da tali rationes sono inammissibili.
  • In appello, la produzione tardiva dei documenti costitutivi della pretesa o dell’eccezione incontra le preclusioni dell’art. 345, comma 3, c.p.c., salvo che la parte abbia tempestivamente allegato e provato i fatti rilevanti.
  • La nullità rilevabile d’ufficio resta subordinata alla rituale allegazione dei fatti costitutivi: il rilievo officioso non supplisce alla totale mancanza di allegazione e prova delle circostanze da cui la nullità discende.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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