Cassazione Penale, Sentenza n. 12161/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per truffa aggravata. Il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella ricostruzione delle modalità del rapporto commerciale e dei pagamenti; 2) mancata disamina degli elementi costitutivi del reato, in particolare dell\'induzione in errore e del nesso causale tra condotta e danno; 3) nullità/irregolarità della querela per mancanza di autenticazione della sottoscrizione quando la querela era stata spedita a mezzo posta o depositata da delegato; 4) errata qualificazione del fatto come truffa anziché come insolvenza fraudolenta, nonostante elementi di dissimulazione dello stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo (irregolarità della querela) preliminare e assorbente e fondato: la querela spedita a mezzo posta non era corredata dall\'autenticazione della firma richiesta dall\'art. 337 c.p.p., pertanto l\'istanza punitiva è inesistente. Ha censurato la Corte d\'appello per aver confuso la questione dell\'identificazione di chi materialmente depositò l\'atto con l\'esigenza dell\'autenticazione della sottoscrizione. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado perché il reato è improcedibile per difetto di valida querela.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare (procedura di trattazione della causa in Cassazione), citato nella forma novellata dal D.Lgs. n.150/2022; utilizzato come riferimento procedurale per la trattazione del ricorso.
Modifica del regime di procedibilità e delle regole processuali rilevanti (richiamato soprattutto in relazione alla trattazione cartolare e al tema della devoluzione di questioni in appello).
Norma sostanziale relativa al reato di truffa: la pronuncia ha esaminato i motivi che contestavano l\'applicazione di tale norma (vizio di motivazione e mancata analisi degli elementi costitutivi del reato), ma non ha concluso sul merito poiché ha disposto l\'annullamento per vizio procedurale della querela.
art. 337, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
art. 337, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
Stabilisce l\'obbligo di autenticazione della sottoscrizione del querelante quando la querela è presentata da delegato o spedita a mezzo posta; l\'interpretazione della Corte è che, in mancanza di tale autenticazione, la querela è inesistente.
art. 39 disp. att. c.p.p.
Norma di coordinamento sulle disposizioni procedurali: richiamata nella doglianza difensiva in relazione ai requisiti formali della querela; la Corte ha ritenuto fondata l\'eccezione di irregolarità formale ai sensi delle disposizioni procedurali richiamate.
Massime di principio
- Una querela inviata per posta o depositata tramite delegato deve recare l\'autenticazione della sottoscrizione prevista dall\'art. 337 c.p.p.; in assenza di tale autenticazione l\'istanza punitiva è inesistente e il procedimento è improcedibile.
- Le questioni di forma relative alla validità della querela hanno carattere preliminare e assorbente: se fondate, escludono l\'accertamento del merito e comportano l\'estinzione o l\'improcedibilità del procedimento.
- La comparizione successiva del querelante in giudizio o l\'identificazione certa del soggetto che ha materialmente depositato l\'atto non sanano l\'assenza dell\'autenticazione richiesta per la querela spedita a mezzo posta.
- Quando si impugnano decisioni penali è strategico sollevare tempestivamente vizi formali e procedurali sulla querela; tuttavia, anche se non devoluta in appello, una questione preliminare e di ordine pubblico può essere esaminata dalla Corte superiore se rilevante e decisiva.
- Se si contesta la qualificazione del fatto (es. truffa vs insolvenza fraudolenta), vale comunque che i profili di validità della querela possono determinare l\'interruzione del procedimento prima dell\'esame del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →