Cassazione Civile, Ordinanza n. 24374/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi, pari a euro 209.497,90, per numerose perizie svolte in tema di sinistri stradali. Il decreto è stato poi revocato in primo e in secondo grado, perché la società resistente aveva dedotto, sin dall’opposizione, che tra le parti fosse intervenuto un accordo sul compenso per singola perizia, integralmente eseguito e già soddisfatto, con conseguente insussistenza di ulteriori crediti. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza d’appello sostenendo, da un lato, che la controparte avesse introdotto in corso di causa una mutatio libelli, passando da una pretesa qualificazione del rapporto come para-subordinato a quella di rapporto d’opera professionale, con ampliamento del thema probandum; dall’altro, che la prova testimoniale fosse inidonea e inattendibile e che la consulenza tecnica d’ufficio fosse stata disposta in modo esplorativo per colmare le lacune probatorie della resistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale, sicché, salvo vere domande riconvenzionali, le contestazioni del credito si risolvono in difese o eccezioni. Nel caso concreto, la deduzione dell’esistenza di un accordo sul compenso non integrava una mutatio libelli, ma una diversa qualificazione giuridica del rapporto e un’eccezione in senso lato tempestivamente proposta. Ha inoltre osservato che la censura sulle prove era generica e che la consulenza tecnica non era esplorativa, ma deduttiva, cioè volta a verificare documentalmente fatti già emersi in istruttoria orale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che le difese successivamente precisate abbiano comportato una modifica vietata del thema decidendum o del thema probandum, essendo già contenute nell’opposizione.
art. 183, comma quinto, c.p.c.
È citato come sede delle memorie illustrative, ma la Corte esclude che in tale fase sia stata introdotta una domanda nuova; si tratta di precisazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.
È evocato implicitamente nel passaggio sull’onere delle parti di allegare i fatti principali a fondamento di domanda ed eccezioni, rispetto ai limiti della consulenza tecnica.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è attore solo formalmente ma convenuto in senso sostanziale; le contestazioni che mirano a negare, invalidare o rendere non azionabile il credito integrano normalmente difese o eccezioni e non domanda riconvenzionale.
- La diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotta dall’opponente non costituisce di per sé mutatio libelli, se i fatti storici rilevanti sono stati tempestivamente allegati e la controparte si limita a introdurre argomentazioni difensive su quei fatti.
- La nullità o l’irrilevanza della pretesa per intervenuto accordo sul compenso può essere dedotta come eccezione in senso lato, purché il fatto estintivo sia allegato tempestivamente.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla totale mancanza di allegazioni sui fatti principali, ma può essere usata in funzione deduttiva per verificare, con il supporto della scienza tecnica, fatti già emersi dalle risultanze istruttorie e documentali.
- La censura di inattendibilità dei testimoni e di esploratività della c.t.u. deve essere specifica e puntualmente argomentata; doglianze generiche non sono idonee a scardinare la motivazione di merito.
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